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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1996 che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (96/294/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/953, in particolare gli articoli 5 e 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Nel novembre 1994, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente presunte pratiche di dumping pregiudizievole sulle importazioni di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

La denuncia è stata presentata dalla Quaker Oats Chemicals Inc. per conto della sua unità di produzione nella Comunità, che produceva l'80 % dell'alcole furfurilico fabbricato nella Comunità.

La denuncia conteneva prove sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni interessate e del notevole pregiudizio per giustificare l'apertura del procedimento antidumping.

Previa consultazione, con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping4 relativo alle importazioni citate nella denuncia e ha avviato un'inchiesta.

Dato che la Repubblica popolare cinese non è considerata un paese a economia di mercato, il denunziante ha proposto di determinare il valore normale utilizzando la Thailandia come paese analogo a economia di mercato. La scelta della Thailandia è stata ritenuta adeguata.

Il periodo dell'inchiesta scelto per la determinazione del dumping andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dal produttore comunitario denunziante, da un esportatore thailandese e da tre importatori comunitari.

La Commissione ha svolto inchieste presso la sede del produttore comunitario per verificare le risposte al questionario.

B. PRODOTTO IN ESAME (8) Il prodotto contemplato dalla denuncia e dall'avviso di apertura del procedimento è l'alcole furfurilico, una sostanza chimica che appartiene alla famiglia dei composti eterociclici detti furani e che rientra nel codice NC 2932 13 00.

C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (9) Nel corso dell'inchiesta, con una lettera datata 3 novembre 1995, il produttore comunitario denunziante ha ritirato la denuncia e ha chiesto la chiusura del procedimento antidumping asserendo che le mutate condizioni del mercato hanno ridotto gli effetti del presunto pregiudizio causato dalle importazioni in questione, rendendo non più necessario, per il momento, lo sgravio chiesto.

In seguito al ritiro della denuncia, la Commissione ha valutato se la chiusura del procedimento senza l'adozione di misure di difesa non sia contraria all'interesse della Comunità.

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni a sostegno del fatto che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

Il comitato consultivo è stato sentito e non ha fatto obiezioni.

Alla luce di quanto precede, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94 la Commissione conclude che le misure di difesa non sono necessarie e che il procedimento deve essere chiuso,

DECIDE:

Art. unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico di cui al codice NC 2932 13 00 e originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente