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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1996 relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (96/317/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo XXIII del GATT, la Comunità ha avviato consultazioni con la Thailandia sul regime comunitario d'importazione del riso;

considerando che l'esito delle suddette consultazioni è un accordo sotto forma di scambio di lettere;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare tale accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea ed il Regno di Thailandia sulle consultazioni concernenti il riso a norma dell'articolo XXIII del GATT.

Il testo dell'accordo di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La Commissione adotta le norme particolareggiate sui contingenti tariffari per le rotture di riso e l'amido di manioca, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI