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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1996 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (96/365/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, nonché il protocollo e le dichiarazioni.

I testi di cui sopra sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 33 dell'accordo interinale a nome della Comunità europea (2).

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI (2) La data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.