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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (96/366/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, per un periodo di cinque anni, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo a norma della lettera b), il Principato di Andorra autorizza la Comunità a immettere in libera pratica, a nome e per conto del Principato di Andorra, i prodotti provenienti dai paesi terzi e destinati al Principato di Andorra;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) stabilisce che al termine di detto periodo, e nell'ambito dell'articolo 20 dell'accordo, il Principato di Andorra si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il suo diritto di immissione in libera pratica;

considerando che il Principato di Andorra ha chiesto di esercitare il suo diritto di immissione in libera pratica;

considerando che, in una dichiarazione adottata il 30 ottobre 1995, il Consiglio ha dato il proprio accordo di massima affinché il Principato di Andorra eserciti tale diritto;

considerando che il Consiglio deve stabilire formalmente la posizione della Comunità quale parte contraente;

considerando che è necessario fissare un termine per poter preparare le condizioni d'esercizio del diritto di immissione in libera pratica,

DECIDE:

Art. unico

A decorrere dal 1° luglio 1996, la Comunità europea cessa di garantire l'immissione in libera pratica, a nome e per conto del Principato di Andorra, dei prodotti provenienti dai paesi terzi e destinati al Principato di Andorra.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. VELTRONI