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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto originaria dell'India, del Pakistan, della Thailandia e della Turchia (96/416/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/943, in particolare gli articoli 5 e 9, sentito il comitato consultivo,

I. PROCEDIMENTO1 Nel settembre 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato per il cotone e le fibre tessili affini della CEE («Eurocoton») concernente le importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto originaria dell'India, del Pakistan, della Thailandia e della Turchia. La denuncia è stata presentata per conto dei produttori del prodotto in oggetto che assertivamente rappresentano una proporzione notevole della produzione di biancheria da letto nella Comunità. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio notevole, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Di conseguenza la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di biancheria da letto di alcune fibre, pure o miste, imbianchite, tinte o stampate di cui ai codici NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 e 6302 32 90.

La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

A causa del volume delle informazioni raccolte e della complessità dell'inchiesta, il procedimento ha superato la normale durata di un anno prevista dall'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO4 I produttori comunitari denunzianti hanno ritirato ufficialmente la denuncia concernente le importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto, originaria dell'India, del Pakistan, della Thailandia e della Turchia. La Commissione ritiene che la chiusura del procedimento non sia contraria all'interesse della Comunità.

Di conseguenza, il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto originaria dell'India, del Pakistan, della Thailandia e della Turchia è chiuso senza procedere all'imposizione di misure di difesa.

Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

Le parti interessate sono state informate dei fatti e degli elementi essenziali in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto originaria dell'India, del Pakistan, della Thailandia e della Turchia.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente