DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea (96/437/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,
visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/953, in particolare gli articoli 5 e 9, sentito il comitato consultivo,
I. PRECEDENTI1 Nel febbraio 1995, tre compagnie, Hoechst-Diafoil GmbH, Rhône-Poulenc Films e Teijin-DuPont Films, hanno presentato alla Commissione una denuncia in merito alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. I tre denunzianti affermavano di realizzare il 100 % della produzione comunitaria complessiva di pellicole video in PET. La denuncia conteneva elementi di prova in relazione al dumping e ai conseguenti pregiudizi materiali, considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.
La Commissione ha avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione.
II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO3 I produttori comunitari hanno ufficialmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto che la chiusura del procedimento non fosse contraria all'interesse della Comunità.
Alla luce di quanto precede, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea deve essere chiuso senza l'adozione di misure di difesa.
Il comitato consultivo è stato ascoltato e non ha sollevato obiezioni.
Le parti interessate sono state informate degli elementi essenziali e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente