DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 che abroga la decisione 94/939/CE relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca (96/464/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che con la decisione 94/939/CE3 il Consiglio ha approvato la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca sotto forma di una linea di un prestito a medio termine per un importo massimo di 130 milioni di ECU;
considerando che la Commissione e le autorità slovacche non si sono sufficientemente avvicinate ad un accordo sulle condizioni di politica economica cui sarebbe stata subordinata l'erogazione di tale prestito;
considerando che non si è potuto completare l'esame intermedio del programma economico concordato tra il governo slovacco e il Fondo monetario internazionale (FMI) e sostenuto da un accordo di «stand-by»; che le discussioni fra le autorità slovacche e la Banca mondiale sulla concessione di un «Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan» sono state interrotte;
considerando che lo stato della bilancia dei pagamenti e delle riserve valutarie della Repubblica slovacca è nettamente migliorato, come pure sono migliorate le possibilità per la Repubblica slovacca di accedere ai mercati internazionali dei capitali;
considerando che il miglioramento della posizione finanziaria estera ha consentito alla Repubblica slovacca di non ricorrere ulteriormente all'accordo di stand-by approvato dall'FMI in data 22 luglio 1994;
considerando che in tali circostanze non vi è motivo di attuare l'assistenza macrofinanziaria della Comunità prevista a favore della Repubblica slovacca; che è opportuno, pertanto, di porvi termine;
considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
La decisione 94/939/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente H. COVENEY