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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 agosto 1996 che stabilisce la data in cui prende effetto l'azione comune 96/442/PESC adottata dal Consiglio il 15 luglio 1996 (96/508/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

visti gli orientamenti generali impartiti dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994,

considerando che, allo scopo di consentire una presenza continuata dell'UE ai fini del consolidamento dei risultati conseguiti dall'Amministrazione dell'Unione europea della città di Mostar (EUAM) dopo la sua conclusione il 22 luglio 1996, il Consiglio ha adottato il 15 luglio 1996 l'azione comune 96/442/PESC1 relativa alla nomina di un inviato speciale dell'Unione europea nella città di Mostar, intesa a prendere effetto previo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10;

considerando che, dato il mancato adempimento di dette condizioni, il 26 luglio 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/476/PESC2 relativa alle disposizioni provvisorie, terminata il 4 agosto 1996;

considerando che attualmente risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 10 dell'azione comune 96/442/PESC,

DECIDE:

Art. 1

1. L'Unione europea constata l'avvenuto adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10 dell'azione comune 96/442/PESC.

2. Di conseguenza l'azione comune 96/442/PESC prende effetto il 5 agosto 1996.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING