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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1996 relativa all'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e taluni paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili (Kirghizistan, Lituania, Tagikistan, Turkmenistan) (96/594/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati negoziati accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili (in prosieguo: accordi di base) con il Kirghizistan, la Lituania, il Tagikistan ed il Turkmenistan e che essi sono stati applicati provvisoriamente con la decisione 94/227/CE del Consiglio, del 20 dicembre 19931;

considerando che l'accordo di base con la Lituania è stato approvato con la decisione 94/978/CE del Consiglio, del 19 dicembre 19942, e che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, accordi bilaterali in forma di scambio di lettere che modificano gli accordi di base con i paesi citati in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea; che è opportuno applicare gli accordi negoziati a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 1995, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla loro conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi di cui trattasi,

DECIDE:

Art. 1

Gli accordi bilaterali in forma di scambio di lettere che modificano gli accordi bilaterali, le intese e i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con alcuni paesi terzi in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, siglati tra la Comunità europea, da una parte, e i rispettivi paesi terzi, dall'altra, ed elencati in allegato alla presente decisione, si applicano su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1995 in attesa della loro conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte dei paesi partner.

Art. 2

I testi degli accordi siglati sono acclusi alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES