DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia (96/621/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,
visto la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, in particolare l'allegato IV,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dall'importo del prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, sopprime l'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 applicato ai tassi di conversione agricoli sino al 31 gennaio 1995; che è quindi necessario, tenuto conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare, prevedere un importo per il periodo che termina il 31 gennaio 1995 e un importo a decorrere dal 1° febbraio 1995,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente R. QUINN