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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1996 riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995 da parte della Comunità (96/704/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995, negoziato alla luce della risoluzione 93 (IV), del documento «Una nuova partnership per lo sviluppo: l'impegno di Cartagena» e dei relativi obiettivi contenuti nel documento finale «Lo spirito di Cartagena», adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo in occasione dell'ottava sessione, è stato firmato nel dicembre 1995 dalla Comunità e quattordici dei suoi Stati membri (1) secondo la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1995;

considerando che, per l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo, è necessario che la Comunità ed i suoi Stati membri lo ratifichino, accettino od approvino ovvero lo applichino assumendo nella sua totalità l'impegno finanziario ad esso relativo;

considerando che l'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 è scaduto il 28 dicembre 1995 e che occorre che il nuovo accordo entri in vigore quanto prima per evitare il perdurare della sospensione dei meccanismi di intervento dei due accordi;

considerando che gli obiettivi dell'accordo rientrano nell'ambito della politica commerciale comune;

considerando che sono previsti per l'esecuzione dell'accordo i seguenti mezzi di finanziamento:

- contributi degli Stati aderenti all'accordo al bilancio amministrativo;

- contributi degli Stati aderenti all'accordo alla scorta stabilizzatrice;

considerando che l'applicazione dell'accordo necessita di contributi finanziari da parte degli Stati membri;

considerando che gli Stati membri e la Comunità hanno manifestato la loro intenzione di contribuire all'applicazione provvisoria di tale accordo, depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che occorre pertanto che la Comunità notifichi quanto prima la propria intenzione di applicarlo a titolo provvisorio,

DECIDE:

Art. 1

La Comunità notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare a titolo provvisorio l'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995, secondo le disposizioni dell'accordo stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare a nome della Comunità la notifica di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. BARRETT (1) Il Portogallo non ha firmato l'accordo; per partecipare all'accordo dovrà pertanto aderirvi dopo la sua entrata in vigore.