DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (96/752/Euratom, CECA, CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere conforme del Consiglio e previa consultazione del comitato consultivo CECA,
vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996, occorre approvare l'accordo interinale sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, nonché i protocolli e le dichiarazioni allegate all'atto finale,
DECIDONO:
Art. 1
Sono approvati, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, ivi compresi i protocolli e le dichiarazioni allegate all'atto finale (2).
I testi degli accordi, dei relativi protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio deposita gli atti di notifica previsti dagli accordi a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita detti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING Per la Commissione Il Presidente J. SANTER (2) La Slovenia non è ancora in grado di portare a termine le relative procedure di approvazione. A norma dell'articolo 51, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione al segretario generale del Consiglio dell'espletamento di dette procedure. La data in questione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Poiché tuttavia la Slovenia ha notificato al segretario generale del Consiglio che applicherà l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1997, il Consiglio e la Commissione hanno deciso che l'accordo si applicherà provvisoriamente anche nella Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1997.