DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (97/126/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un nuovo accordo che sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 19911, modificato dall'accordo2, in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato l'8 marzo 1995,
considerando che è opportuno approvare il nuovo accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a procedere alla notifica di cui all'articolo 40 dell'accordo.
Art. 3
Le modalità di attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 31 dell’accordo sono adottate, ove necessario, dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.
Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)3.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING