DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/131/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e la Nuova Zelanda hanno avviato negoziati per definire le misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale;
considerando che, a seguito dei negoziati di cui sopra, è stato firmato un accordo in data 17 dicembre 1996;
considerando che, allo scopo di evitare un'interruzione degli scambi, nell'attesa che le parti si notifichino reciprocamente la conclusione delle rispettive procedure di ratifica di tale accordo, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, le due parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente l'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1997, ai sensi dell'accordo in forma di scambio di lettere;
considerando che è opportuno approvare l'accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES