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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (97/132/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie;

considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.

La posizione della Comunità riguardo alle questioni che devono essere trattate da detto comitato è definita nell'ambito delle appropriate istanze del Consiglio, in base alle disposizioni del trattato.

Le modifiche agli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE1.

Art. 4

Per quanto riguarda la carne fresca e i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 di detta direttiva ai fini dell'attuazione dell'accordo.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES