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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 riguardante la conclusione per conto della Comunità europea di uno scambio di lettere che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei «sistemi intelligenti di fabbricazione» (Intelligenti Manufacturing Systems - IMS) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'Efta Norvegia e Svizzera (97/378/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che la cooperazione internazionale nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione rafforzerà la base scientifica e tecnologica dell'industria nella Comunità e contribuirà a rendere competitiva l'industria comunitaria;

considerando che uno studio di fattibilità di due anni sulla collaborazione internazionale nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione ha dimostrato l'apporto di un valore aggiunto in tale cooperazione;

considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un approccio comune con gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'Efta Norvegia e Svizzera;

considerando che è stato raggiunto un approccio comune con i paesi terzi sotto forma di uno scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Lo scambio di lettere che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'Efta Norvegia e Svizzera è approvato.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM