DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Spagna di cemento Portland originario della Turchia, della Romania e della Tunisia (97/169/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea2, in appresso denominato «regolamento di base», in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Nel gennaio 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Oficemen, l'organizzazione nazionale delle industrie spagnole del cemento, per conto di tutti i produttori spagnoli di cemento Portland.
La denuncia adduceva prove di dumping su base regionale e del conseguente pregiudizio, che sono state considerate sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento volto a verificare l'esistenza dei fatti asseriti e l'opportunità dell'adozione di misure. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni in Spagna di cemento Portland originario della Turchia, della Romania e della Tunisia e ha avviato un'inchiesta. Il prodotto in esame è il cemento Portland, escluso il cemento bianco, anche colorato artificialmente, sfuso o in sacchi, che rientra nel codice NC 2523 29 00.
La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori nonché i denunzianti, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione.
I governi della Turchia e della Tunisia, nonché i produttori e gli esportatori dei paesi interessati, hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
Il periodo dell'inchiesta era stato fissato dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti produttori spagnoli:
- Asland Cataluna y del Mediterráneo, Barcellona;
- Asland, SA, Madrid;
- Cementos Atlántico, SA, Madrid;
- Cemento Molins, SA, Barcellona;
- Compañía Valenciana de Cementos Portland, SA, Valencia;
- Portland Iberia, SA, Madrid;
- Sociedad Financiera y Minera, SA, Madrid;
- Uniland Cementera, SA, Barcellona.
In base ai risultati dell'inchiesta, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha concluso che il procedimento deve essere chiuso senza l'adozione di misure poiché è stato accertato che l'industria spagnola non ha subito pregiudizio grave né minaccia di pregiudizio grave a causa delle importazioni in questione.
Date le obiezioni sollevate in seno al comitato consultivo, il 10 febbraio 1994 la Commissione ha presentato al Consiglio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di base, una relazione e la proposta di chiudere il procedimento senza adottare misure.
Il 7 marzo 1994 il Consiglio ha deciso di non chiudere il procedimento.
In seguito alla decisione del Consiglio, la Commissione ha riesaminato i risultati dell'inchiesta alla luce sia delle informazioni fornite dagli industriali spagnoli e verificate nel corso dell'inchiesta che delle ulteriori osservazioni dei denunzianti. A questo proposito l'ambito del riesame è stato limitato dal fatto che era possibile verificare soltanto i dati del periodo dell'inchiesta, senza poter tener conto delle informazioni relative a un periodo successivo.
Il riesame ha indotto la Commissione a mantenere la proposta fatta al Consiglio nel 1994.
B. PRODOTTO SIMILE (11) L'inchiesta ha mostrato che i vari tipi di cemento Portland venduti sui mercati interni dei paesi interessati erano simili a quelli esportati in Spagna. Analogamente, i vari tipi di cemento Portland prodotti in Spagna e quelli esportati in Spagna dai tre paesi in questione erano simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche essenziali e l'utilizzazione finale. La Commissione ha pertanto concluso che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di cemento Portland devono essere considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base.
C. AMBITO REGIONALE (12) La Commissione ha riscontrato che il 94 % della produzione totale spagnola di cemento Portland era venduta sul mercato interno e che la domanda totale della Spagna, calcolata in base al consumo apparente, non era soddisfatta in proporzione rilevante da produttori di altri paesi della Comunità. La quota del mercato interno detenuta dall'industria spagnola nel periodo dell'inchiesta si avvicinava all'89 %, mentre le importazioni provenienti da altri Stati membri della Comunità rappresentavano il 2 %. Inoltre, l'89 % delle importazioni comunitarie dai paesi oggetto del procedimento erano dirette in Spagna.
L'industria spagnola può pertanto essere considerata industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.
D. DUMPING (13) I dati disponibili facevano ritenere che il prodotto simile, importato dai tre paesi in questione, fosse stato venduto sul mercato spagnolo a prezzi che, in alcuni casi, rappresentavano un dumping sostanziale. Questo aspetto non è però stato discusso ulteriormente, viste le risultanze relative al pregiudizio di cui sotto.
E. PREGIUDIZIO 1. Consumo, volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (14) Il consumo apparente del mercato spagnolo è passato da 26 milioni di t nel 1989 a 28 milioni di t nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dai paesi in questione sono cresciute da 857 000 t nel 1989 a 2 388 000 t nel periodo dell'inchiesta. Pertanto la quota di mercato della Turchia, della Romania e della Tunisia è passata dal 3,28 % del 1989 all'8,54 % nel periodo dell'inchiesta.
2. Conseguenze delle importazioni in questione sull'industria spagnola (15) Per quanto riguarda le possibili conseguenze delle importazioni in questione sull'industria spagnola, la Commissione ha tenuto conto dei fatti seguenti: a) La produzione spagnola è rimasta stabile, a circa 27 milioni di t annue, nel periodo preso in esame. b) La capacità totale, stimata a 39 milioni di t nel 1989, nel 1990 e nel 1991, è aumentata di circa il 5 %, passando a 41 milioni di t, nel periodo dell'inchiesta. L'utilizzazione degli impianti è rimasta stabile al 69 % tra il 1989 e il 1991, ma è scesa al 66 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo del tasso di utilizzazione degli impianti è dovuto unicamente all'aumento della capacità totale. A tale proposito, la Commissione osserva che, tenuto conto della domanda totale della Spagna, nel periodo dell'inchiesta l'industria spagnola presentava una notevole sovraccapacità, pari a circa il 32 %. c) Il volume totale delle vendite dell'industria spagnola è rimasto stabile a circa 25 milioni di t in tutto il periodo in questione. Dato il modesto aumento del consumo, la quota di mercato dell'industria è però scesa dal 96 % del 1989 all'89 % nel periodo dell'inchiesta. Malgrado la diminuzione, la quota di mercato dell'industria spagnola è comunque rimasta elevata. d) I prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti dei produttori spagnoli oggetto dell'inchiesta, dal livello del 1989, considerato pari a 100, sono passati a 103 nel 1990 e poi scesi a 97 nel 1991 e a 94 nel periodo dell'inchiesta. e) La redditività delle aziende in questione, per quanto riguarda le vendite ad acquirenti indipendenti, è diminuita, in media, dal 36 % del 1989 al 32 % nel 1990, al 21 % nel 1991 e al 18 % nel periodo dell'inchiesta. f) I posti di lavoro presso i produttori oggetto dell'inchiesta nel complesso sono andati costantemente diminuendo nel periodo esaminato; considerato 100 il livello del 1989, sono passati a 98 nel 1990, a 94 nel 1991 e a 92 nel periodo dell'inchiesta. g) La Commissione ha altresì esaminato l'eventuale pregiudizio provocato dalle importazioni su base subregionale, tenendo conto delle sedi dei vari produttori spagnoli. L'esame dei fattori di pregiudizio effettuato dalla Commissione ha rilevato che soltanto la situazione dei produttori stabiliti nella zona costiera mediterranea, responsabili del 52 % della produzione dell'industria denunziante, è chiaramente peggiorata, a differenza di quella dei produttori con sede all'interno del paese. In realtà, per quanto riguarda il volume delle vendite, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, i volumi dei produttori costieri sono diminuiti del 10 %, mentre quelli dei produttori dell'interno sono aumentati del 3 %, e il giro d'affari dei produttori costieri è sceso del 9 %, mentre quello dei produttori dell'interno è aumentato dell'1 %. Infine, il calo della redditività dell'industria costiera dal 1989 è stato del 4 % maggiore rispetto a quello dell'industria dell'interno. Nonostante la diminuzione, la redditività dell'industria costiera è stata del 18 % nel periodo dell'inchiesta.
F. CONCLUSIONI SUL PREGIUDIZIO (16) Sebbene la situazione dell'industria spagnola abbia subito un certo peggioramento nel periodo considerato, in particolare per quanto riguarda i produttori con sede sulla costa mediterranea, essa deve essere valutata in relazione a tutti i produttori spagnoli per determinare se a tali sviluppi corrisponde un pregiudizio grave. In tale valutazione la Commissione ha tenuto conto in particolare dei seguenti fattori: a) La produzione e il volume delle vendite sono rimasti stabili. Benché l'aumento del consumo sembri aver avvantaggiato le importazioni oggetto di dumping e non la produzione nazionale, l'industria spagnola ha comunque mantenuto una quota di mercato dell'89 %. b) L'esame della sottoquotazione dei prezzi effettuato dalla Commissione ha mostrato che, pur essendo la sottoquotazione riscontrabile, i suoi effetti non potevano essere considerati significativi alla luce, da un lato, delle quote di mercato rispettivamente dei produttori nazionali e delle importazioni provenienti dai tre paesi interessati e, dall'altro, degli effetti di tali importazioni, limitati geograficamente all'industria costiera. c) La grande sovraccapacità e la conseguente ristrutturazione dell'industria nazionale hanno contribuito notevolmente all'aumento dei costi di produzione e pertanto al calo degli utili. Da questo punto di vista i produttori spagnoli hanno effettivamente subito una riduzione degli utili sulle vendite, che però nel periodo dell'inchiesta sono rimasti del 18 % per l'intera industria.
Secondo i suggerimenti degli industriali spagnoli, sono stati presi in esame anche altri indicatori di profitto, come l'utile sul capitale investito. In base ai dati forniti dal denunziante e debitamente verificati durante l'inchiesta, è risultato che, dopo aver tenuto conto delle pressioni sui costi dovute all'inflazione ed aver eliminato l'eccessiva capacità, il rapporto dell'utile sul capitale investito nel periodo dell'inchiesta è stato del 7 % ed è stato quindi ritenuto adeguato per la sostituzione delle attività produttive da parte dell'industria. d) L'occupazione nell'industria denunziante è diminuita dell'8 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, in gran parte a causa della ristrutturazione del processo produttivo.
In base a quanto precede, non si può concludere che l'industria spagnola abbia subito un pregiudizio grave. Questa conclusione può essere spiegata dal fatto che il presente procedimento si riferisce a un mercato regionale, come precisato al punto 11. In tali casi, l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base richiede che il pregiudizio sia causato ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti del mercato regionale interessato. Tuttavia, nel presente procedimento l'esame effettuato dalla Commissione sulla situazione dei singoli produttori oggetto dell'inchiesta, sia della zona costiera che dell'interno, non ha portato alla conclusione che sussista tale condizione.
G. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (17) La Commissione ritiene che, nonostante il denunziante abbia anche asserito l'esistenza di una minaccia di pregiudizio grave, nessuna prova a sostegno è stata presentata in proposito al momento della denuncia, né è stata rilevata nel corso dell'inchiesta.
H. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (18) In assenza di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio di tutti o di quasi tutti i prodotti presenti sul mercato regionale in esame, non è possibile determinare un pregiudizio grave nei confronti dell'industria comunitaria interessata dal presente procedimento.
Si conclude pertanto che l'introduzione di misure di difesa non risulta necessaria e che il procedimento antidumping deve essere chiuso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Spagna di cemento Portland originario della Turchia, della Romania e della Tunisia è chiuso.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente