diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (97/135/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata dotata di un capitale iniziale di 10 miliardi di ecu, di cui la Comunità ha sottoscritto il 3 %;

considerando che le attività della Banca non possono superare i limiti stabiliti dall'accordo che la istituisce3, i quali dipendono dalla consistenza del capitale della Banca stessa; che quest'ultima raggiungerà i limiti di cui sopra nel 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo di cui sopra, i governatori della Banca, riuniti per l'assemblea annuale svoltasi a Sofia il 15 aprile 1996, hanno deciso di raddoppiarne il capitale autorizzato;

considerando che, secondo tale decisione, la Comunità è autorizzata a sottoscrivere ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna;

considerando che la sottoscrizione di tali ulteriori azioni da parte della Comunità è necessaria per conseguire gli obiettivi della Comunità nel campo delle relazioni economiche esterne; che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

La Comunità europea sottoscrive ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 59 del consiglio dei governatori, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, al deposito dello strumento di sottoscrizione richiesto.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM RISOLUZIONE N. 59 Aumento del capitale sociale autorizzato e sua sottoscrizione CONSIDERANDO CHE: il consiglio d'amministrazione della Banca ha intrapreso uno studio delle esigenze future di risorse finanziarie conformemente alla risoluzione n. 50 del consiglio dei governatori ed ha presentato a quest'ultimo una relazione sui risultati dello studio stesso; il consiglio dei governatori ha esaminato detta relazione unitamente alle relative appendici e allegati, ne ha approvato i risultati e le raccomandazioni ed è giunto alla conclusione che occorra aumentare il capitale sociale autorizzato della Banca; il consiglio d'amministrazione ha proposto che ciascun membro esistente e ciascun membro potenziale ai sensi della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori sia autorizzato, subordinatamente a talune condizioni, a sottoscrivere un numero di azioni del capitale di nuova autorizzazione, proporzionale a quello che il membro esistente in questione ha sottoscritto o il membro potenziale interessato può essere autorizzato a sottoscrivere a norma della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori, IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI ADOTTA LA RISOLUZIONE SEGUENTE: Il capitale sociale autorizzato della Banca viene aumentato e le azioni così create vengono sottoscritte alle seguenti condizioni e modalità: 1. Aumento del capitale sociale autorizzato a) Alla data di entrata in vigore precisata al paragrafo 4, lettera a) della presente risoluzione, il capitale sociale autorizzato della Banca viene aumentato di 1 000 000 di azioni del valore nominale di 10 000 ecu cadauna. b) Delle azioni autorizzate a norma della presente risoluzione, sarà offerto alla sottoscrizione ai membri esistenti e ai membri potenziali ai sensi della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori un numero di azioni pari o inferiore al 100 % delle azioni detenute da ciascun membro immediatamente prima della data di entrata in vigore o delle azioni che possano essere sottoscritte da ciascun membro potenziale in conformità del punto 2 della presente risoluzione. c) Le azioni autorizzate a norma della presente risoluzione le quali non siano sottoscritte in conformità del punto 2 della presente risoluzione saranno riservate alla sottoscrizione iniziale da parte dei nuovi membri ed all'aumento speciale delle sottoscrizioni dei singoli membri, secondo quanto stabilito dal consiglio dei governatori a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, dell'accordo che istituisce la Banca. 2. Sottoscrizione a) Ciascun membro esistente e ciascun membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) hanno la facoltà di sottoscrivere al valore nominale un numero di azioni pari o inferiore al 100 % di quello delle azioni detenute dal membro esistente in questione immediatamente prima della data di entrata in vigore o al 100 % del numero di azioni di cui può essere autorizzata la sottoscrizione da parte del membro potenziale interessato. Ogni sottoscrizione in questione avverrà alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente risoluzione, e in ogni caso comprenderà azioni versate e non versate in proporzione tale che il 22,5 % (o la percentuale più prossima possibile al 22,5 %) delle azioni sottoscritte consista in azioni interamente versate ed il resto in azioni non versate. b) Ciascun membro esistente o membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) che intenda sottoscrivere azioni in conformità della presente risoluzione è tenuto a depositare presso la Banca i seguenti documenti, in una forma accettabile dalla Banca stessa: i) uno strumento di sottoscrizione per effetto del quale il membro sottoscrive il numero di azioni versate e non versate precisato in tale strumento; ii) la dichiarazione di aver debitamente adottato tutti i provvedimenti normativi e le altre misure interne necessari per effettuare tale sottoscrizione; iii) la dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione richiesta dalla Banca in merito a tali provvedimenti e misure. I documenti di cui sopra vengono depositati al più tardi il 15 aprile 1997, ovvero in data successiva ma non posteriore al 31 dicembre 1997 e stabilita dal consiglio d'amministrazione. c) Ciascuno strumento di sottoscrizione diviene efficace e la sottoscrizione stessa viene considerata compiuta alla data d'entrata in vigore o, se posteriore, alla data in cui la Banca notifica al membro sottoscrittore che i documenti depositati da tale membro conformemente al punto 2, lettera b) della presente risoluzione sono soddisfacenti per la Banca stessa. d) Se entro la data d'entrata in vigore non sono stati depositati documenti soddisfacenti per la Banca e relativi alla sottoscrizione del numero totale di azioni precisato al punto 4, lettera a) della presente risoluzione, il consiglio d'amministrazione può, a sua discrezione, dichiarare che gli strumenti di sottoscrizione già depositati dai membri e le relative sottoscrizioni acquistano efficacia immediata, in deroga ad ogni altra disposizione dalla presente risoluzione, purché il consiglio d'amministrazione ritenga che ciò rientri nell'interesse operativo della Banca, e purché la somma degli strumenti di sottoscrizione già depositati o di cui si preveda il deposito nel prossimo futuro sia sufficientemente vicina, a giudizio del consiglio d'amministrazione, all'importo totale di azioni precisato al medesimo punto 4, lettera a). e) In deroga ad ogni altra disposizione prevista dalla presente risoluzione, nessun membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) ha facoltà di sottoscrivere azioni a norma della presente risoluzione prima di essere divenuto membro della Banca in conformità della risoluzione n. 30 e di ogni altra risoluzione applicabile adottata dal consiglio dei governatori. 3. Pagamento delle azioni versate a) Il pagamento delle azioni versate sottoscritte a norma della presente risoluzione avviene in otto rate annuali del medesimo importo. La prima rata viene versata al più tardi il 15 aprile 1998, mentre le rimanenti vengono versate al più tardi nei rispettivi giorni anniversari della prima data di pagamento; dietro consultazione della Banca, tuttavia, i membri possono effettuare pagamenti a condizioni più favorevoli per la Banca stessa. b) Il 60 (sessanta) per cento del pagamento di ogni rata può essere effettuato dal membro sottoscrittore con promissory notes o altre obbligazioni emesse da tale membro e denominate in ecu, in dollari USA o in Yen giapponesi. Tali promissory notes o obbligazioni sono non negoziabili, non fruttifere e pagabili, a richiesta, alla Banca al valore nominale, in quote annue eguali conformemente al programma di incasso stabilito dal consiglio d'amministrazione. c) Tutti gli obblighi di pagamento di un membro derivanti dalla sottoscrizione delle azioni in conformità della presente risoluzione devono essere regolati in ecu, in dollari USA o in Yen giapponesi sulla base del tasso di cambio medio della divisa considerata in termini di ecu nel periodo compreso tra il 16 ottobre 1995 e il 15 aprile 1996. 4. Efficacia e disposizioni diverse a) Ai fini della presente risoluzione la data di entrata in vigore è la data, non posteriore al 15 aprile 1997 o, a discrezione del consiglio d'amministrazione, successiva a tale data ma non posteriore al 31 dicembre 1997, alla quale siano stati depositati documenti giudicati dalla Banca conformi al punto 2, lettera b), che prevedano la sottoscrizione di un importo totale di almeno 494 188 azioni. b) Subordinatamente alle disposizioni della presente risoluzione, le disposizioni dell'accordo che istituisce la Banca si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'aumento del numero di azioni, alle sottoscrizioni e ai pagamenti effettuati a norma della presente risoluzione, come se tali azioni facessero parte del capitale sociale iniziale della Banca e tali sottoscrizioni e pagamenti fossero sottoscrizioni iniziali e pagamenti relativi a tale capitale. (Adottato il 15 aprile 1996.)