DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1997 relativa all'apertura di una procedura internazionale di consultazione e di soluzione delle controversie concernente la modifica delle regole degli Stati Uniti d'America in materia di origine per i prodotti tessili, che nega l'origine comunitaria a taluni prodotti trasformati nella Comunità europea (97/162/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, segnatamente gli articoli 13 e 14, sentito il Comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 L'11 ottobre 1996, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente un ostacolo agli scambi provocato dalla modifica delle regole in materia d'origine per i prodotti tessili nell'ambito della normativa degli Stati Uniti d'America. Secondo il denunziante le nuove norme negano l'origine comunitaria a tessuti di colore neutro fabbricati in paesi terzi ed in seguito importati nella Comunità per essere tinti, stampati ed essere sottoposti ad ulteriori operazioni di finitura. A titolo della precedente normativa statunitense, ossia prima del luglio 1995, questi stessi prodotti godevano dell'origine comunitaria. Secondo il denunziante, la modifica minaccia le esportazioni comunitarie di prodotti tessili.
La denuncia è stata presentata dall'associazione Federtessile, Italia, in nome dell'associazione che rappresenta l'industria italiana della seta e dell'associazione che rappresenta l'industria italiana del finissaggio dei tessili. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento a titolo del regolamento (CE) n. 3286/94.
Il 22 novembre 19963, è stata aperta una procedura d'esame. Le asserzioni dell'associazione Federtessile sono state riprese nell'avviso di apertura.
B. DENUNCIA DI PRESUNTO OSTACOLO AGLI SCAMBI (4) Secondo il denunziante la modifica apportata dagli Stati Uniti d'America alla normativa sulle regole in materia di origine per i prodotti tessili, dopo l'entrata in vigore degli accordi dell'OMC, costituisce un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94. In maniera più specifica, il denunziante ha citato due accordi allegati a quello dell'OMC: l'accordo sui tessili e l'abbigliamento, articolo 4, paragrafo 2 e l'accordo sulle regole in materia di origine, articolo 2, lettere b) e c).
La Commissione ritiene che segnatamente l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento permette di giustificare un'azione per tutti i prodotti tessili comunitari le cui esportazioni verso gli Stati Uniti d'America saranno o potranno essere soggette alle restrizioni quantitative applicate dagli Stati Uniti d'America ai paesi produttori di fibre. Questa situazione è chiaramente prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 che recita: «l'introduzione di modifiche (...) nelle regole (...) nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente accordo non devono: (...) pregiudicare l'accesso di un membro (...) e disorganizzare il commercio ai sensi del presente accordo.» (6) La Commissione ritiene inoltre che un aspetto importante del problema sia costituito dall'obbligo di etichettare i prodotti interessati in quanto originari del paese che ha fabbricato il tessuto di colore neutro e non in quanto originari della Comunità europea o di uno dei suoi Stati membri. Una pratica di questo tipo può indurre il consumatore americano a trascurare le esportazioni comunitarie dei prodotti tessili in questione, non potendole più identificare. Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario basarsi segnatamente sull'accordo relativo alle regole in materia di origine, visto che inoltre si tratta di una questione di principio in tale settore. La Commissione ricorda che l'articolo 2 dell'accordo relativo alle regole in materia d'origine prevede che «le regole in materia d'origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale (...) e che esse non danno origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali.» (7) La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento a queste due basi giuridiche non escluda la possibilità di ricorrere ad altre disposizioni dei due accordi o a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo che istituisce l'OMC e gli accordi ad esso allegati, che potrebbero rivelarsi utili per lo svolgimento delle procedure nel quadro degli obblighi dell'OMC.
C. EFFETTI COMMERCIALI NEGATIVI (8) Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura della procedura di esame, la Commissione ha avviato un'inchiesta per determinare con precisione il livello delle esportazioni dei prodotti tessili comunitari che verrebbero colpite dalle nuove regole americane.
Questa inchiesta è attualmente in corso. Tuttavia, gli elementi raccolti dalla Commissione dimostrano fin d'ora in maniera sufficiente l'esistenza di alcuni effetti commerciali negativi, effetti che potrebbero aggravarsi. Se da un lato è quindi opportuno proseguire l'inchiesta per stabilire con la massima precisione gli effetti della pratica degli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie dei prodotti interessati, non è necessario attendere la fine dell'inchiesta per pronunciarsi sugli aspetti giuridici della pratica derivante dalle nuove regole statunitensi in materia d'origine.
D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (10) Gli interessi minacciati non sono soltanto quelli di alcune imprese isolate, ma di tutto un settore di attività della Comunità e quindi di un insieme consistente di imprese distribuite in varie regioni della Comunità europea.
Inoltre, una delle priorità della Commissione europea è quella di vigilare affinché siano rispettati gli impegni multilaterali assunti da tutti i paesi terzi. Questo rispetto è particolarmente importante nel settore tessile dove la liberalizzazione progressiva prevista nel quadro dell'OMC rende ancora più acuta la necessità di evitare le distorsioni dei flussi commerciali che potrebbero essere causate da nuovi ostacoli agli scambi.
Si ritiene dunque che sia nell'interesse comunitario che la Commissione agisca rapidamente nei confronti degli Stati Uniti d'America per tutelare le esportazioni in questione. Considerando che le pratiche in oggetto rientrano nell'ambito di discipline stabilite a livello multilaterale, l'Organizzazione mondiale del commercio appare come il quadro giuridico internazionale più appropriato per l'azione della Comunità.
E. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE (12) Ben prima dell'apertura ufficiale della procedura di esame, si sono svolte numerose consultazioni tra i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati Uniti d'America per trovare una soluzione soddisfacente del problema. I dibattiti bilaterali che proseguono nell'ambito dell'inchiesta non sono stati in grado di offrire una soluzione accettabile per la Comunità europea. I rappresentanti americani infatti hanno offerto soltanto garanzie temporanee che risolvevano i problemi in maniera inadeguata.
Dalle consultazioni menzionate nel paragrafo precedente, è emerso che soltanto una nuova modifica della normativa americana sulle regole in materia d'origine per i prodotti tessili potrebbe ripristinare la sicurezza degli esportatori comunitari. Di conseguenza, fino a quando il congresso americano non esaminerà la possibilità di una modifica in questo senso, le consultazioni con l'amministrazione statunitense non potranno offrire risultati definitivi e soddisfacenti, visto che essa non è dotata del potere di assumere un impegno.
Di conseguenza, se non sarà presentata al congresso americano una proposta di legge volta a modificare le regole in materia di origine per i prodotti tessili, proposta che dovrebbe portare all'adozione di una nuova normativa perfettamente conforme con gli impegni statunitensi assunti nel quadro dell'Uruguay Round, la Commissione ritiene che essa dovrà avviare con gli Stati Uniti d'America una procedura ufficiale a titolo dei due accordi dell'OMC nel cui ambito il denunziante ha individuato un diritto di azione, del resto confermato dalle analisi dei servizi della Commissione.
Pertanto, la Commissione chiederà l'apertura di consultazioni a titolo dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento e, se del caso, presenterà la questione all'organo di controllo dei tessili per permettere a quest'ultimo, previo esame approfondito della questione, di formulare raccomandazioni in conformità dell'articolo 8, paragrafi 5 e seguenti dell'accordo.
Parallelamente si inviteranno gli Stati Uniti d'America ad avviare consultazioni, sotto l'egida dell'accordo OMC sulle regole in materia di origine, per discutere le condizioni di applicazione dell'articolo 2 dell'accordo per quanto riguarda le regole statunitensi in materia d'origine.
In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94, la decisione di avviare una procedura internazionale formale di consultazione o di soluzione delle controversie è presa in conformità del disposto dell'articolo 14. Quest'ultimo precisa che la Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri e che è applicabile allo scadere di un termine di dieci giorni qualora entro tale termine nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio,
DECIDE:
Art. 1
1. Le procedure appropriate di consultazione e successivamente, se del caso, di ricorso all'organo di controllo dei tessili previsto dall'articolo 8 dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, seguito, se del caso dal ricorso alle regole in materia di soluzione delle controversie dell'OMC, devono essere avviate nei confronti delle regole in materia d'origine degli Stati Uniti d'America per i tessili e l'abbigliamento, secondo quanto previsto a norma del titolo III, sottotitolo D, sezione 334 dell'«Uruguay Round Agreements Act» (atto finale dell'Uruguay Round).
2. Le procedure appropriate di consultazione ed in seguito, se del caso di composizione delle controversie previste dagli articoli 7 e 8 dell'accordo sulle regole in materia d'origine, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, devono essere avviate nei confronti delle regole in materia d'origine degli Stati Uniti d'America per i tessili e l'abbigliamento, secondo quanto previsto a norma del titolo III, sottotitolo D, sezione 334 dell'«Uruguay Round Agreements Act».
Art. 2
1. È prevista la sospensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, qualora una proposta di legge venga presentata al congresso americano entro il 4 aprile 1997, che preveda la modifica della normativa degli Stati Uniti d'America relativa alle regole in materia d'origine per i prodotti tessili e l'abbigliamento per conformarla con gli impegni assunti dagli Stati Uniti d'America, in seguito ai negoziati dell'Uruguay Round.
2. Qualora, allo scadere di un termine di quattro mesi dopo il deposito presso il congresso americano della proposta di legge di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quest'ultimo non abbia adottato un emendamento della normativa relativa alle regole in materia d'origine per i prodotti tessili e l'abbigliamento per conformare la legislazione con gli impegni assunti dagli Stati Uniti d'America in seguito ai negoziati dell'Uruguay Round, sono nuovamente applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi l e 2.
Art. 3
La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente