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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1997 recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari rispettivamente della Thailandia e delle Filippine e del Messico (97/167/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare gli articoli 8 e 23, sentito il comitato consultivo,

Il 18 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio4 in relazione alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Thailandia, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/955 e ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio6, sostituito durante lo svolgimento dell'inchiesta del regolamento (CE) n. 384/96, in appresso denominato «regolamento di base». Il riesame intermedio in oggetto è stato iniziato in seguito ad una domanda presentata nel marzo 1994 dalla Federazione dei produttori europei di accendini (EFLM) a nome dei suoi membri che rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto simile. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame.

Il 18 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari delle Filippine e del Messico e ha iniziato un'inchiesta. Il procedimento è stato aperto in seguito a due denunce presentate entrambe nell'agosto 1994 da produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Per quanto riguarda le Filippine e il Messico, le pertinenti denunce contenevano elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in questione e del grave pregiudizio da esse arrecato ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti antidumping. Le relative inchieste sono state effettuate nel quadro di un unico procedimento.

Varie considerazioni hanno indotto la Commissione a concludere che era giustificato procedere ad una valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni in dumping dal paese soggetto a riesame (Thailandia) e dai due paesi soggetti ad un nuovo procedimento (Filippine e Messico). Di conseguenza, dal punto di vista procedurale, è stato ritenuto che eventualmente si sarebbero dovute adottare direttamente misure definitive, senza ricorrere allo stadio intermedio dei dazi provvisori.

La Commissione ha quindi continuato a chiedere e verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Durante tale esame, è stato stabilito che occorreva adottare misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie dei tre paesi interessati al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping (e che di conseguenza occorreva abrogare le misure esistenti relative alle importazioni dalla Thailandia). Le risultanze e conclusioni su tutti gli aspetti delle inchieste sono esposte nel regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio (8).

Dopo essere stati informati di tali conclusioni, un produttore thailandese, due produttori filippini collegati e un produttore messicano hanno offerto impegni in relazione ai prezzi di importazione o di rivendita al primo acquirente indipendente della Comunità a norma dell'articolo 8 del regolamento di base.

Secondo tali impegni, i prezzi sarebbero fissati a livelli sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping quale determinato nel quadro del riesame e del procedimento antidumping in questione. Su tale base e alla luce delle risultanze delle inchieste [in particolare quelle relative al nesso di causalità esposte ai punti 70 e 71 del regolamento (CE) n. 423/97], la Commissione ritiene che nei casi di cui trattasi gli impegni offerti debbano essere considerati un rimedio particolarmente adeguato.

Inoltre, dato il tipo di canali di vendita delle esportazioni interessate (destinate a parti collegate o a importatori esclusivi nella Comunità) e dato che il produttore thailandese interessato, che assicura anche l'esportazione delle merci in questione, la società collegata giapponese solitamente responsabile dell'esportazione dei prodotti fabbricati dai due produttori filippini e la società collegata americana solitamente responsabile dell'esportazione dei prodotti fabbricati dal produttore messicano (insieme a importatori collegati nella Comunità) si sono impegnati a fornire periodicamente alla Commissione informazioni particolareggiate sulle vendite, è stato concluso che la Commissione ha la possibilità di controllare efficacemente la corretta osservanza degli impegni.

Pertanto, gli impegni offerti dal produttore/esportatore thailandese, dai due produttori collegati filippini unitamente alla loro società madre giapponese e dal produttore messicano unitamente alla sua società madre americana (e agli importatori collegati nella Comunità) sono ritenuti accettabili e l'inchiesta può quindi essere chiusa per quanto riguarda i produttori della Thailandia, delle Filippine e del Messico interessati.

I produttori e gli esportatori (nonché gli importatori collegati) interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Qualora un impegno sia revocato o la Commissione abbia motivo di ritenere che un impegno sia violato, può essere imposto un dazio provvisorio a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento di base; qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9 del medesimo regolamento, viene imposto un dazio antidumping definitivo.

Nessuna obiezione è stata fatta in seno al comitato consultivo quando esso è stato sentito in merito all'accettazione degli impegni offerti.

L'industria comunitaria interessata, informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni, non ha fatto obiezioni,

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.