DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (97/561/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, come previsto dagli articoli 75, 100 e 127 dell'atto di adesione;
considerando che, a norma della decisione del Consiglio del 20 febbraio 1995, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo in forma di scambio di lettere è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1995;
considerando che è opportuno approvare il presente accordo in forma di scambio di lettere,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui al paragrafo 3 dell'accordo in forma di scambio di lettere.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997. Per il Consiglio Il presidente M. DE BOER