DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 riguardante la conclusione, a nome della Comunità, di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (97/184/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani;
considerando che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con gli Stati Uniti del Messico il 25 ottobre 1996;
considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che, tuttavia, tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo che siano relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità, comunica al governo degli Stati Uniti del Messico gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1).
Art. 3
1. Nel gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
2.
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale, designato dal Consiglio, ed incaricato di stabilire una posizione comune.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.
Art. 4
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. PATIJN (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.