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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia (97/269/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e con il primo comma dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le intese nazionali sulla cooperazione doganale concluse tra il Regno di Norvegia e la Repubblica di Finlandia, da una parte, e tra il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, dovrebbero essere sostituite da un sistema comunitario per le questioni di competenza della Comunità;

considerando che gli accordi di cooperazione frontaliera rendono più agevoli il commercio e un'equa distribuzione delle risorse fra un numero limitato di valichi di frontiera situati nelle regioni più esterne, soprattutto a vantaggio della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia; che queste regioni presentano caratteristiche particolari connesse alla configurazione geografica (condizioni climatiche estremamente dure, frontiere molto estese, lunghe distanze interne, gravi problemi di accesso a determinate zone) e alla bassissima densità della popolazione e del traffico, che queste caratteristiche risultano nuove nel contesto comunitario e che occorre prestare la massima attenzione per non penalizzare le regioni e gli operatori economici in questione;

considerando che il 25 ottobre 1996 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia;

considerando che la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dovrebbero assumere nei confronti della Comunità la piena responsabilità, anche finanziaria, di tutte le disposizioni applicate o da applicare a loro nome dalle autorità doganali della Norvegia;

considerando che le autorità doganali finlandesi e svedesi rispettivamente dovrebbero concludere con le autorità doganali della Norvegia un'intesa amministrativa per l'esecuzione dell'accordo; che tali accordi dovrebbero essere notificati alla Commissione; che le autorità doganali finlandesi e svedesi dovrebbero rispondere alla Commissione dell'esecuzione dell'accordo;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere negoziato tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia assumono nei confronti della Comunità la piena responsabilità, anche finanziaria, di tutte le disposizioni applicate o da applicare a loro nome da parte delle autorità doganali della Norvegia.

Art. 3

1. Le autorità doganali della Finlandia e della Svezia concludono con le autorità doganali della Norvegia un'intesa amministrativa per l'esecuzione dell'accordo e la notificano alla Commissione delle Comunità europee.

2. Le autorità doganali finlandesi e svedesi rispondono alla Commissione dell'esecuzione dell'accordo. A tal fine, esse le presentano una relazione annuale, a meno che circostanze particolari non richiedano relazioni supplementari.

Art. 4

La Comunità europea è rappresentata nella commissione mista istituita a norma dell'articolo 7 dell'accordo dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Art. 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità e a procedere alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo (1).

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. PATIJN (1) Il Segretariato generale del Consiglio pubblicherà la data di entrata in vigore dell'accordo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.