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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1997 che integra l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina (97/224/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996,

considerando che il 10 giugno 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina1;

considerando che le elezioni amministrative, inizialmente previste per il 14 settembre 1996 e rinviate due volte dalla Commissione elettorale provvisoria della Bosnia-Erzegovina, in base alle attuali previsioni si terranno nel 1997;

considerando che l'azione comune 96/406/PESC dovrebbe essere integrata,

DECIDE:

Art. 1

La presente decisione ha come obiettivo la continuazione del sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in virtù dell'Accordo quadro generale per la pace.

Art. 2

1. Per quanto riguarda le elezioni amministrative in Bosnia-Erzegovina, il sostegno di cui all'articolo 1 si traduce nell'apporto di un contingente di supervisori dell'UE per la supervisione del processo elettorale sotto l'egida dell'OSCE, inclusi l'iscrizione nelle liste elettorali, la votazione e lo scrutinio dei voti.

2. I supervisori dell'UE con incarico a lungo termine restano sul posto per un periodo fino a 220 giorni. I supervisori dell'UE con incarico a medio termine restano sul posto per un periodo fino a 70 giorni. I supervisori dell'UE con incarico a breve termine restano sul posto per un periodo di quattordici giorni.

Art. 3

1. Per far fronte alle spese aggiuntive connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 è imputato un importo di 5,5 milioni di ecu al bilancio generale delle Comunità europee per l'anno 1997.

2. Le spese connesse alla partecipazione dei supervisori (a titolo indicativo: diaria, spese di soggiorno, spese di formazione, trasporti nella regione e viaggio di andata e ritorno al e dal luogo di destinazione) sono imputate all'importo complessivo a carico del bilancio generale delle Comunità europee per l'azione comune 96/406/PESC.

3. La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 ha luogo nel rispetto delle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio.

Art. 4

Il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1997. Per Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO