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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm, originari del Giappone (97/287/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 7, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Nel luglio 1984, il Consiglio ha imposto con regolamento (CEE) n. 2089/843 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm (in appresso nel testo «cuscinetti a sfere») originari del Giappone e di Singapore4. Con avviso del 18 giugno 1988, la Commissione ha avviato un riesame delle misure in vigore relative alle importazioni originarie del Giappone che si è concluso con la modifica da parte del Consiglio del dazio antidumping in vigore con il regolamento (CEE) n. 2685/905.

Il 1° ottobre 1994, la Federazione delle associazioni dei produttori dei cuscinetti a sfere (FEBMA) ha presentato, a nome dei produttori comunitari che assertivamente rappresentano una porzione maggioritaria del totale della produzione comunitaria dei cuscinetti in questione, una domanda relativa ad un riesame provvisorio delle misure antidumping imposte dal regolamento (CEE) n. 2685/90.

Secondo la domanda, le misure antidumping in vigore non erano più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio in seguito all'asserito aumento del margine di dumping e del conseguente pregiudizio.

Visto che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea6 il 23 marzo 19957 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping relative alle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone.

La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari, gli importatori e i produttori giapponesi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del Giappone, dell'apertura dell'inchiesta ed ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione.

Il periodo dell'inchiesta nel presente procedimento è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1994. Il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 è stato utilizzato per l'analisi dell'andamento dei fattori esaminati ai fini dell'accertamento dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in questione.

Per l'analisi del pregiudizio e la comparabilità dei dati raccolti nel periodo di cui al punto 7, i dati relativi alla Comunità dei 15 sono stati applicati anche per quanto riguarda il periodo precedente all'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione della Svezia, della Finlandia e dell'Austria.

L'inchiesta ha superato i termini normali a causa della complessità dell'accertamento del pregiudizio e degli aspetti relativi alla causalità del procedimento, che era dovuta principalmente al numero elevato e alla varietà dei tipi del prodotto soggetto all'inchiesta.

L'industria comunitaria, a nome della quale è stata presentata una richiesta di riesame intermedio, è composta dai seguenti produttori:

- SKF France SA (Francia);

- SKF Industrie SpA (Italia);

- ROL Rolamentos Portugueses SARL (Portogallo);

- GRW Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG (Germania);

- INA Kugellager Schaeffler KG (Germania).

Durante il periodo dell'inchiesta, le imprese sottoelencate hanno esportato cuscinetti a sfere dal Giappone nella Comunità europea e hanno collaborato con la Commissione nell'ambito dell'inchiesta relativa al riesame:

- Sapporo Precision Ltd;

- NTN Corporation Ltd;

- Nankai Seiko Co. Ltd;

- Nachi-Fujikoshi Corp.;

- Koyo Seiko Co. Ltd;

- NSK Ltd;

- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd;

- Izumoto Seiko Co. Ltd;

- Tottori Yamakei Bearing Seisakusho Ltd;

- Nakai Bearings Co. Ltd;

- Fujino Iron Works Ltd;

- NSK Micro Precision Ltd.

L'importatore indipendente ISO Import Standard Office (Francia), ha collaborato con la Commissione nel quadro dell'inchiesta.

Inoltre, numerosi utilizzatori finali hanno presentato osservazioni delle quali si è tenuto conto nella misura in cui esse erano corroborate da elementi di prova.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (14) I prodotti oggetto del procedimento sono i cuscinetti radiali ad un unico ordine di sfere, il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, classificati al codice NC 8482 10 10. I cuscinetti a sfere sono utilizzati principalmente come prodotti intermedi per il montaggio di beni di consumo e beni strumentali oppure come prezzi di ricambio.

In Giappone e nella Comunità, i cuscinetti a sfere sono venduti essenzialmente a due categorie di acquirenti: gli utilizzatori e i distributori.

È stato accertato che i cuscinetti a sfere prodotti in Giappone, venduti sul mercato interno ed esportati verso la Comunità e quelli prodotti da produttori comunitari sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli impieghi. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

C. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA (17) Ai fini del regolamento (CEE) n. 2685/90 (vedi considerando 32), le società produttrici nella Comunità controllate da società giapponesi sono escluse dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 384/96. Quest'approccio è ritenuto giustificato in quanto le imprese sono collegate agli esportatori giapponesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le società vendono tutta la loro produzione a società consociate situate nella Comunità che sono collegate altresì agli esportatori giapponesi e si occupano della vendita dei cuscinetti a sfere prodotti nella Comunità e di quelli importati dal Giappone. È stato considerato che in tali circostanze le società produttrici nella Comunità potrebbero beneficiare di pratiche commerciali sleali. Le società in questione non si sarebbero quindi comportate come normali produttori comunitari, ma rappresenterebbero piuttosto una fonte di approvvigionamento supplementare degli esportatori responsabili di pratiche di dumping.

Uno dei produttori comunitari menzionati nel punto 10 non ha risposto al questionario della Commissione entro il termine fissato. In considerazione della mancata cooperazione da parte dell'impresa in questione, essa è stata esclusa dalla definizione di industria comunitaria secondo quanto stabilito dalla denuncia e quindi dall'accertamento del pregiudizio nel quadro della presente inchiesta. Per la parte restante dell'analisi, per «industria comunitaria» si intendono i produttori comunitari che hanno collaborato e che hanno sostenuto la denuncia, la cui produzione complessiva di cuscinetti a sfere costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96.

D. PREGIUDIZIO Consumo (19) Tra il 1991 ed il 1994, il consumo di cuscinetti a sfere nella Comunità europea dei 15 è aumentato da circa 390 a circa 536 milioni di unità, ossia del 38 % circa. L'espansione della domanda è il risultato dell'impatto del ciclo economico generale sul mercato dei cuscinetti a sfere, le cui dimensioni variano secondo il livello generale di attività degli utilizzatori.

Volume e quote di mercato delle importazioni (20) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone sono diminuite da 808 a 618 tonnellate, ossia del 23,5 %. Le vendite nella Comunità di cuscinetti a sfere originari del Giappone, in unità, sono diminuite da 19,6 a 18,7 milioni di unità, ossia del 4,5 % durante lo stesso periodo.

Conformemente a questa tendenza e contrariamente a quanto l'industria comunitaria ha affermato, la quota di mercato delle importazioni in esame è scesa in maniera costante dal 1991, diminuendo dal 5,1 % nel 1991 al 3,5 % nel 1994.

Prezzi delle esportazioni (22) I prezzi applicati ad alcuni tipi di prodotti da un campione rappresentativo dei produttori giapponesi che hanno fornito i dati relativi ai prezzi di vendita sono stati confrontati con i prezzi applicati a tipi identici dai produttori comunitari, per categorie di clienti, in quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia e Italia). A causa delle loro dimensioni e conformemente al metodo seguito per le precedenti inchieste concernenti i cuscinetti a sfere o a rulli, questi mercati sono stati considerati rappresentativi della situazione in tutta la Comunità. Sulla base di questo esame, è stata accertata l'esistenza di un margine di sottoquotazione per le importazioni giapponesi, come era stato stabilito nel regolamento (CEE) n. 2685/90 (considerandi 35 e 36). Tuttavia non si è ritenuto opportuno trarre conclusioni da questa analisi dato che le imprese giapponesi in questione vendono soltanto un numero limitato di tipi identici o simili a quelli fabbricati dai produttori comunitari in quantitativi sufficienti per un confronto significativo con i produttori comunitari. In tali circostanze, come nel regolamento (CEE) n. 2685/90, non sono stati definiti margini di sottoquotazione distinti per ciascuna società interessata.

Situazione dell'industria comunitaria Vendite e quote di mercato (23) Le vendite dei cuscinetti a sfere fabbricati nella Comunità dall'industria comunitaria sono aumentate da 81,6 a 103,1 milioni di unità tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, con una percentuale del 26,2 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 21,1 al 19,2 %.

Prezzi (24) Secondo l'industria comunitaria la sottoquotazione o le offerte a prezzi inferiori da parte degli esportatori giapponesi hanno esercitato una pressione sui prezzi, costringendo i produttori comunitari di cuscinetti a sfere a ridurre i prezzi praticati per difendere le rispettive quote di mercato, con notevoli perdite finanziarie. Secondo l'industria comunitaria, la sottoquotazione ha impedito gli aumenti dei prezzi durante il 1994, in un periodo di ripresa dopo la recessione.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi nella Comunità tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta (1994) applicati per i cuscinetti a sfere venduti dai produttori comunitari, la situazione è stata esaminata in modo particolareggiato per categoria di clienti in Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Italia, per i tipi di prodotti il cui fatturato rappresentava il 50 % del fatturato totale nella Comunità. È stato in tal modo accertato che tra il 1991 e il 1994 i prezzi sono diminuiti mediamente del 3,9 % (per le vendite a tutte le categorie di acquirenti). Tra il 1993 e il 1994 i prezzi sono tuttavia aumentati dell'1,4 %. Se si considerano le categorie di acquirenti, per quanto riguarda le vendite alle grandi imprese industriali, che rappresentano la maggioranza del fatturato totale dei produttori comunitari, il calo tra il 1991 e il 1994 è stato del 4,2 % ed i prezzi sono aumentati dell'1,7 % tra il 1993 e il 1994. Per quanto riguarda le vendite ai distributori, si è registrata una diminuzione dei prezzi del 3,1 % tra il 1991 e il 1994 e dello 0,4 % tra il 1993 e il 1994.

Dato che il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato, con la conseguente riduzione dei costi di produzione, l'industria comunitaria ha beneficiato di prezzi relativamente stabili. In ogni caso, la limitata sottoquotazione dei prezzi non dovrebbe aver esercitato una pressione sui prezzi per quanto riguarda l'industria comunitaria. A sostegno di questa conclusione, la Commissione ha accertato che la media ponderata dei prezzi dei cuscinetti a sfere originari del Giappone venduti nella Comunità è sensibilmente aumentata durante il periodo preso in esame ai fini dell'accertamento del pregiudizio.

Redditività (27) Secondo l'industria comunitaria la sottoquotazione e il conseguente andamento dei prezzi hanno avuto effetti significativi sui risultati finanziari. Tuttavia, dall'analisi dei dati presentati dai produttori comunitari nel quadro del riesame in questione emerge che, contrariamente a quanto affermato, la redditività specifica riguardante il prodotto sotto inchiesta, al netto di proventi o di elementi di costo straordinari, è passata da un profitto dall'1 % nel 1991 ad un profitto del 13 % nel 1994, mettendo quindi in evidenza un netto miglioramento.

Produzione, impianti ed utilizzazione degli impianti (28) Tra il 1991 ed il 1994, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata da 93 a 135 milioni di unità, ossia del 45 %. Nello stesso periodo la capacità di produzione dell'industria comunitaria, in tonnellate, è aumentata dello 0,5 % e l'utilizzazione degli impianti, sempre in tonnellate, è aumentata dal 74,9 % all'85,8 %.

Occupazione (29) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo del numero di addetti da 1 418 a 1 177, corrispondente a una diminuzione del 17 %. Va sottolineato che l'inchiesta ha evidenziato che, nel periodo in esame, la maggior parte dei produttori comunitari aveva avviato importanti azioni di ristrutturazione per aumentare la produttività in termini generali. Alla luce delle dichiarazioni pubbliche dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare le carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dal confronto dell'evoluzione della capacità, dell'utilizzo degli impianti e della produzione emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è confermato dall'aumento della redditività.

Conclusioni relative al pregiudizio (30) Dall'analisi effettuata risulta che i fattori di pregiudizio, quali redditività, produzione, capacità, utilizzazione degli impianti e vendite dell'industria comunitaria, hanno avuto un andamento positivo, mentre l'occupazione è diminuita. Per quanto riguarda la redditività, i risultati dell'industria comunitaria sono conformi o in alcuni casi superiori agli obiettivi interni fissati da alcuni tra i principali produttori comunitari. Si può quindi concludere che l'industria comunitaria non ha incontrato difficoltà di carattere economico e finanziario.

E. NESSO DI CASUALITÀ (31) L'industria comunitaria ha affermato che le importazioni originarie del Giappone hanno avuto un impatto pregiudizievole sui suoi risultati, sostenendo che questi sarebbero stati migliori se non fosse stata costretta a ridurre i prezzi per far fronte alla concorrenza dei prezzi applicati dagli esportatori giapponesi.

In conformità del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha quindi esaminato se il volume ed i prezzi delle importazioni in questione fossero responsabili della situazione dell'industria comunitaria e se avessero avuto un'incidenza tale da poter essere considerata grave, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96. Nel quadro dell'inchiesta, si è cercato di evitare che l'incidenza di altri fattori fosse attribuita alle importazioni in questione.

A questo proposito, in primo luogo, l'analisi dettagliata dei prezzi applicati dai produttori comunitari durante il periodo in esame, di cui ai punti precedenti, dimostra che le importazioni in questione non hanno avuto effetti sostanziali sui prezzi applicati dai produttori comunitari e quindi sui risultati finanziari di questi ultimi, né sugli altri fattori succitati.

In secondo luogo, va ricordato che le importazioni originarie del Giappone sono diminuite in termini assoluti e in termini di quote di mercato durante il periodo in esame. Anche se la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita, in termini percentuali il calo della quota di mercato delle importazioni dal Giappone era ancora più consistente. Si può quindi concludere che, contrariamente alle affermazioni dell'industria comunitaria, essa non ha perduto quote di mercato a causa delle importazioni giapponesi.

In terzo luogo, tutto il periodo dell'inchiesta è stato caratterizzato da consistenti importazioni originarie di altri paesi, la cui quota di mercato è aumentata dal 51,65 % nel 1991 al 63,68 % nel 1994.

In quarto luogo, la quota delle imprese giapponesi che producono nella Comunità, collegate agli esportatori interessati dal presente procedimento, è rimasta elevata in tutto il periodo, con una flessione dal 12,2 % nel 1991 al 10,2 % nel 1994.

In quinto luogo l'industria comunitaria ha sostenuto che, danneggiata dalle pratiche di dumping del passato, essa non era stata in grado, in un periodo di ripresa economica, di far fronte alla domanda degli acquirenti e che per poter investire in nuovi impianti essa avrebbe dovuto ottenere un utile sulle vendite notevolmente superiore a quello ottenuto durante l'inchiesta. Tuttavia, la Commissione ritiene che la riduzione dei costi sia una pratica aziendale normale, tanto più in un periodo di recessione economica. D'altro canto, in un mercato in espansione è normale che le imprese aumentino la capacità, finanziando l'aumento con le risorse finanziarie normali. Di conseguenza la limitazione della capacità non deve essere attribuita alle importazioni in questione.

Infine, per quanto riguarda il calo dell'occupazione, va sottolineato che durante il periodo dell'inchiesta è emerso che la maggior parte dei produttori comunitari durante il periodo in esame aveva attuato programmi di ristrutturazione per aumentare la produttività in termini generali. In seguito a dichiarazioni pubbliche dei principali produttori comunitari, si ritiene che la ristrutturazione sia stata necessaria per superare alcune carenze strutturali ed aumentare la produttività a lungo termine. Dall'esame dell'evoluzione della capacità, dell'utilizzo degli impianti e della produzione emerge che gli obiettivi sono stati raggiunti, come è dimostrato dall'aumento della redditività.

Conclusioni relative alla causalità (39) Alla luce delle risultanze suesposte, è stato concluso che le importazioni in questione, considerate isolatamente, non hanno avuto un impatto notevole sulla situazione dell'industria comunitaria e di conseguenza vengono respinte le affermazioni esposte nella domanda di riesame intermedio presentata dall'industria comunitaria, secondo la quale le misure in vigore erano insufficienti per compensare l'aumentato pregiudizio. Il fatto che l'industria comunitaria non abbia ottenuto risultati migliori può dipendere piuttosto dalle importazioni di altri paesi terzi e dalla produzione giapponese nella Comunità.

F. CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 384/96 (40) Il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 384/96 è scaduto nel settembre 1995. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 384/96, il presente riesame intermedio dovrebbe quindi vertere anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. A norma del secondo comma di tale paragrafo questa probabilità può essere rivelata, tra l'altro, da elementi di prova del fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano prevedibili nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Come dimostrato sopra, i fatti accertati indicano che le misure oggetto del riesame hanno ridotto l'impatto pregiudizievole delle importazioni in questione al di sotto del livello del grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96.

Secondo l'industria comunitaria, se le misure in vigore dovessero scadere, il grave pregiudizio provocato dalle importazioni in questione persisterebbe. L'industria comunitaria basa le sue argomentazioni su alcune considerazioni. In primo luogo essa ha affermato che le importazioni originarie del Giappone sono aumentate, in termini assoluti, dopo il periodo dell'inchiesta, causando l'ulteriore sottoquotazione o la diminuzione dei prezzi. Nonostante i dati presentati dall'industria comunitaria, non è possibile concludere sulla base dei fatti disponibili che un eventuale aumento del volume delle importazioni modificherebbe l'andamento delle quote di mercato ed i prezzi dell'industria comunitaria in misura considerevole. In secondo luogo, l'industria comunitaria ha sostenuto che le importazioni continuerebbero ad avere un impatto negativo, nonostante la loro quota di mercato relativamente bassa e le quote di mercato significative dei produttori giapponesi situati nella Comunità. A questo proposito va ricordato anzitutto che la quota di mercato delle importazioni giapponesi è costantemente diminuita, che le importazioni da altri paesi terzi sono in aumento e infine che la quota di mercato delle imprese produttrici giapponesi con sede nella Comunità è stabile e significativa.

In considerazione dell'andamento degli indicatori economici e della conclusione suesposta secondo la quale l'impatto delle importazioni dal Giappone sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta non è stato sostanziale e che l'industria comunitaria si è ripresa dalle pratiche di dumping del passato, la Commissione ritiene improbabile che la scadenza delle misure antidumping attualmente in vigore implichi il rischio della reiterazione di un grave pregiudizio.

Per quanto riguarda gli esportatori, le statistiche ufficiali indicano che la capacità di produzione di cuscinetti a sfere in Giappone è rimasta stabile dal 1990 fino al 1994 ed è aumentata in seguito grazie alla ripresa della domanda a livello mondiale. Queste circostanze confermano la conclusione della Commissione.

Per quanto riguarda le condizioni del mercato è necessario ribadire che la situazione dell'industria comunitaria durante il 1994 ha registrato una ripresa significativa nell'ambito del mercato dei cuscinetti a sfere con un aumento della redditività. Questa ripresa si è confermata e ha avuto un'ulteriore espansione dopo il periodo dell'inchiesta, come illustrano i risultati generali dei principali produttori comunitari pubblicati per il 1995. È improbabile che questa situazione si modifichi in seguito alla scadenza delle misure in vigore.

G. DUMPING (46) Alla luce di tale conclusione, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare se le importazioni in questione fossero oggetto di dumping e, in caso affermativo, se il margine di dumping fosse aumentato, dato che i risultati non sarebbero stati pertinenti per quanto riguarda l'analisi effettuata e non avrebbero quindi modificato le conclusioni.

H. CONCLUSIONI (47) In considerazione di tali risultanze a alla luce dell'esito del riesame intermedio delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone, il procedimento antidumping concernente le importazioni in questione dovrebbe essere chiuso ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 e le misure antidumping attualmente in vigore devono scadere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

La Commissione ha comunicato i risultati alle parti interessate, compresa l'industria comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti, delle risultanze e delle conclusioni esposti nei punti precedenti, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno comunicato altre osservazioni, per iscritto e oralmente, concernenti l'impatto delle importazioni giapponesi in questione sull'industria comunitaria. La Commissione ha esaminato queste osservazioni, ma ha concluso che esse non modificavano le sue conclusioni. Alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti di questa decisione in sede di comitato consultivo. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni, proponendo al contempo di chiudere il riesame intermedio e di lasciar scadere le misure in vigore. Visto che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente entro un mese, il procedimento può essere chiuso,

DECIDE:

Art. 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di cuscinetti a sfere di un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 30 mm, di cui al codice NC 8482 10 10, originari del Giappone, e le misure antidumping in vigore concernenti queste importazioni scadono.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente