DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1997 che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (erasable programmable read only memories - memorie a sola lettura cancellabili e programmabili) originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite nei confronti di dette importazioni (97/251/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare gli articoli 9, 11, paragrafi 3 e 7, e 23, sentito il comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,
A. PRECEDENTI1 Nel marzo 1991 e nell'ottobre 1993, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da otto esportatori di EPROM di origine giapponese2. È stato inoltre istituito un dazio antidumping definitivo con regolamento (CEE) n. 577/91 del Consiglio3.
Nel giugno 1995, la Commissione ha deciso di sospendere le misure antidumping per nove mesi4 in quanto aveva riscontrato che le condizioni di mercato erano cambiate, visto il forte aumento della domanda di EPROM, che i prezzi di mercato si erano stabilizzati a un livello relativamente alto e che l'industria comunitaria non subiva più alcun pregiudizio.
Nel marzo 1996, la sospensione è stata prorogata di dodici mesi, fino al 15 aprile 1997, da un regolamento del Consiglio (5), il quale adduceva che le condizioni di mercato erano diventate favorevoli e lo sarebbero probabilmente rimaste e che, pertanto, si poteva legittimamente supporre che la proroga non avrebbe arrecato un nuovo pregiudizio.
Durante la sospensione è stato pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di EPROM di origine giapponese (in appresso denominati «il prodotto in questione»)6. Nell'ottobre 1995, la Commissione ha deciso autonomamente di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 3283/94 del Consiglio7, sostituito dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
L'avvio del riesame era giustificato dai seguenti motivi:
- un mutamento fondamentale della situazione, vale a dire l'ampliamento dell'Unione europea, che apparentemente aveva esteso considerevolmente il mercato comunitario degli EPROM introducendo un gran numero di nuovi importanti utilizzatori;
- sviluppi di palese rilevanza per quanto riguarda la tecnologia e l'applicazione di un segmento del prodotto, tali da giustificare un riesame per chiarirne la definizione;
- l'opportunità di procedere a un riesame intermedio per vedere se fosse necessario mantenere in vigore le misure.
Dato che, allo scadere delle misure, il riesame intermedio non era ancora terminato, l'inchiesta ha comportato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento di base, anche un riesame in previsione della scadenza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento.
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta i produttori comunitari, gli importatori e i produttori giapponesi notoriamente interessati e i rappresentanti del Giappone e ha dato alle parti interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha visitato i locali della SGS-Thomson Microelectronics srl (industria comunitaria denunziante, cfr. ache il considerando 15 seguente).
Durante il periodo dell'inchiesta, le seguenti società hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità europea e hanno collaborato con la Commissione per l'inchiesta in previsione del riesame:
- Advanced Micro Devices Inc.;
- Fujitsu Limited;
- Hitachi Ltd;
- Intel;
- Mitsubishi;
- Oki Electric Co., Ltd;
- Sanyo Electric Co., Ltd;
- Sharp Corporation;
- Texas Instruments;
- Toshiba Corporation.
La National Semiconductor Corporation, che nel periodo dell'inchiesta non aveva esportato nella Comunità EPROM di origine giapponese ma intendeva farlo in un secondo momento, e che ha espresso il desiderio di offrire un impegno, ha collaborato all'inchiesta e ha risposto al questionario della Commissione.
I seguenti importatori non collegati, che sono utilizzatori finali del prodotto in questione, hanno collaborato con la Commissione nell'inchiesta attuale:
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson;
- Nokia Corporation.
L'inchiesta ha riguardato il periodo che va dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995. L'analisi di tendenza dei fattori pertinenti per la determinazione del pregiudizio si è basata sui dati ottenuti per il periodo che va dal 1° gennaio 1990 alla fine del periodo dell'inchiesta.
L'inchiesta si è protratta più del normale per la complessità degli aspetti relativi al pregiudizio e alla probabilità che il pregiudizio si ripetesse, conseguenza del gran numero e della vasta gamma di tipi del prodotto in questione.
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (12) L'inchiesta riguarda gli EPROM (erasable programmable read only memories - memorie a sola lettura cancellabili e programmabili), in forma di wafer o di piastrine trattate, e le altre varianti che utilizzano la tecnologia EPROM, di qualsiasi densità (comprese quelle future), indipendentemente dalla velocità di accesso, dalla configurazione, dal contenitore o dall'involucro. Sono stati inclusi nell'inchiesta anche i flash EPROM basati su una tecnologia di tipo EPROM, segnatamente (ma non esclusivamente) su una tecnologia delle celle a un solo transistor, utilizzati nelle applicazioni di tipo EPROM, e/o cancellabili unicamente in blocchi o settori, per distinguerli dagli altri EPROM cancellabili per byte.
I prodotti in questione erano classificati ai seguenti codici NC:
- 8542 11 33, 8542 11 34, 8542 11 35 o 8542 11 36 per gli EPROM in forma finita cancellabili ai raggi ultravioletti;
- ex 8542 11 38 per i flash EPROM;
- ex 8542 11 76 per gli OTP;
- 8542 11 01 per i wafer per tutti i tipi di EPROM;
- ex 8542 11 05 per le piastrine o i chip per tutti i tipi di EPROM.
Si è constatato che gli EPROM prodotti in Giappone, venduti sul mercato interno o esportati nella Comunità, sono simili, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e l'utilizzazione, a quelli prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario. Si tratta pertanto di un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.
C. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA (15) L'industria comunitaria è la SGS-Thomson Microelectronics srl («SGS-Thomson»), che fa parte dell'Associazione europea dei fabbricanti di componenti elettronici («EECA»), denunziante nel quadro dell'inchiesta iniziale. La SGS-Thomson, che è l'unico produttore di EPROM della Comunità, ha risposto al questionario della Commissione entro il termine fissato e ha collaborato all'inchiesta.
Essendo l'unico produttore di EPROM della Comunità, la SGS-Thomson rappresenta l'intera produzione comunitaria. Risultano quindi soddisfatte le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.
D. PREGIUDIZIO Situazione dell'industria comunitaria (17) Valore delle vendite Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, il valore delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato di oltre il 160 %.
Quota di mercato dell'industria comunitaria Dall'inchiesta è risultato che, mentre il consumo globale nella Comunità del prodotto in questione è aumentato del 104 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata del 142 %.
Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, la capacità di produzione è più che triplicata, mentre l'utilizzazione degli impianti è rimasta sempre al massimo livello.
Scorte Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta il valore delle scorte è diminuito del 18 % circa.
Occupazione Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria è aumentata del 43 %.
Investimenti Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti sono aumentati del 155 %.
Redditività Dopo le perdite subite tra il 1990 e il 1992, l'industria comunitaria ha registrato ingenti profitti nel 1993, nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta, nonché un livello soddisfacente di utili sul giro d'affari.
Conclusioni sul pregiudizio In considerazione di quanto precede, si ritiene che l'industria comunitaria non abbia subito alcun pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, in quanto ha prodotto a piena capacità, il valore delle vendite ha raggiunto livelli massimi rispetto alla capacità di produzione, le scorte sono rimaste a livelli minimi, l'occupazione è notevolmente aumentata e si è registrata un'elevata redditività.
E. PROBABILITÀ CHE SI RIPETA IL PREGIUDIZIO Fattori relativi alla probabilità che si ripeta il pregiudizio (25) Caratteristiche del mercato degli EPROM Come risulta dall'inchiesta iniziale, in passato il mercato degli EPROM è stato caratterizzato al tempo stesso da una rapida espansione e da una certa variabilità, meno pronunciata, tuttavia, rispetto ad altri tipi di circuiti integrati come i DRAM, dato che gli EPROM sono più utilizzati per applicazioni e industrie diverse.
Andamento della domanda del mercato Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, la domanda del mercato ha registrato un incremento considerevole e costante. Basandosi sulle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si possono prevedere, per il periodo successivo, tassi di crescita piuttosto elevati. Queste conclusioni sono confermate dalle previsioni di un analista di mercato, da cui risulta che tra il 1995 e il 1999 il consumo del mercato aumenterà quasi del 90 %. Le previsioni degli altri istituti di ricerche di mercato sono ancora più ottimistiche.
Andamento dell'offerta del mercato Nel periodo dell'inchiesta, si è accertato che il notevole incremento della domanda di flash EPROM aveva indotto i produttori di tutto il mondo a potenziare gli impianti di produzione, specialmente nel 1995. Per il periodo successivo, inoltre, sono stati annunciati ulteriori investimenti in tal senso. Dai dati disponibili risulta che il 40 % circa di questi impianti è stato o sarà aperto in Giappone. Tra il 1995 e il 1999, gli impianti in questione aumenteranno considerevolmente la capacità mondiale di produzione di flash, mentre non è stato annunciato nessun incremento di rilievo della capacità di produzione degli EPROM normali.
Fattori relativi alla probabilità che si ripeta il pregiudizio L'inchiesta ha dimostrato che, alla fine del periodo dell'inchiesta, il mercato comunitario degli EPROM era ancora stabile, l'offerta insufficiente e i prezzi elevati. Nessun elemento concreto faceva prevedere un mutamento della situazione del mercato tale da provocare nuovamente un pregiudizio per l'industria comunitaria. Inoltre, una valutazione della probabilità che si ripetesse il pregiudizio, basata principalmente sui dati relativi al costo e alle vendite comunicati nelle relazioni aziendali periodiche dei produttori giapponesi, ha indicato che verso la metà del 1996, vale a dire dopo un anno dal periodo dell'inchiesta in previsione del riesame, il mercato comunitario degli EPROM era ancora stabile. Sebbene i nuovi impianti di produzione aperti avessero migliorato l'offerta del mercato, soprattutto per i flash, nessun elemento concreto indicava ancora che questi nuovi impianti, segnatamente quelli aperti dai produttori giapponesi, avrebbero creato, nell'immediato futuro, un'offerta eccessiva sul mercato comunitario tale da arrecare nuovamente un pregiudizio all'industria comunitaria. Queste conclusioni sono state confermate dai dati comunicati dagli istituti per le ricerche di mercato.
Conclusioni sulla probabilità che si ripeta il pregiudizio In considerazione di quanto precede, si ritiene improbabile che il pregiudizio si ripeta allo scadere delle misure, che quindi non sono più necessarie.
F. DUMPING/PROBABILITÀ CHE SI RIPETA IL PREGIUDIZIO (30) Viste le conclusioni raggiunte in merito al pregiudizio, si è deciso di non portare avanti l'inchiesta sul dumping, in quanto le eventuali pratiche di dumping riscontrate non avrebbero recato pregiudizio e quindi non sarebbero state pertinenti ai fini dell'inchiesta. Ciò vale anche per la determinazione della probabilità che il pregiudizio si ripeta.
G. OSSERVAZIONI DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA RELATIVE ALLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE (31) L'industria comunitaria è stata informata delle summenzionate conclusioni e considerazioni.
L'industria comunitaria ha fatto presente che la Commissione non ha tenuto conto del forte calo dei prezzi di vendita degli EPROM, segnatamente i flash EPROM, registrato dall'ottobre 1996. Inoltre, la società ha citato una pubblicazione dell'ottobre 1996 in cui gli analisti di mercato prevedevano, per una data futura non specificata, un'offerta eccessiva di flash EPROM e un crollo dei prezzi analogo a quello registrato per i DRAM a causa del potenziamento degli impianti di produzione e dei nuovi progetti in tal senso.
Pur indicando un certo indebolimento di un segmento di mercato per il prodotto in questione, le informazioni fornite non sono considerate tali da giustificare un'inversione della tendenza positiva determinata in base alle conclusioni riguardanti il periodo dell'inchiesta, in quanto i dati relativi all'andamento dei prezzi a decorrere dall'ottobre 1996, a cui fa riferimento l'industria comunitaria, non permettono di prevedere con certezza il ripetersi del dumping e del pregiudizio.
Secondo la Commissione, quindi, rimangono validi i considerandi 23 e 28 relativi al pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta e alla probabilità che il pregiudizio si ripeta.
H. CONCLUSIONI (35) In considerazione di quanto precede, si ritiene che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di EPROM originari del Giappone debba essere chiuso senza mantenere in vigore le misure antidumping.
La Commissione ha informato le parti interessate diverse dall'industria comunitaria che intende chiudere il procedimento senza mantenere in vigore le misure antidumping.
Gli Stati membri sono stati consultati e non hanno sollevato obiezioni in merito alle intenzioni della Commissione.
I. ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DECISIONE (38) La Commissione ritiene che la presente decisione debba entrare in vigore il 16 aprile 1997, data di scadenza della sospensione del dazio antidumping,
DECIDE:
Art. 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di EPROM di cui ai seguenti codici NC:
— 8542 11 33, 8542 11 34, 8542 11 35 o 8542 11 36 per gli EPROM in forma finita cancellabili ai raggi ultravioletti,
— ex 8542 11 38 per i flash EPROM,
— ex 8542 11 76 per gli OTP,
— ex 8542 11 01 per i wafer per tutti i tipi di EPROM,
— ex 8542 11 05 per le piastrine o i chip per tutti i tipi di EPROM
originari del Giappone. Cessano quindi di applicarsi le misure antidumping istituite con regolamento (CEE) n. 577/91 nei confronti di tali importazioni.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 16 aprile 1997.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (5) Regolamento (CE) n. 664/96 del Consiglio (GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 1).