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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (97/300/CECA, CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113 e 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996, occorre approvare, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, ivi compresi gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi degli atti di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 32 dell'accordo interinale a nome della Comunità europea (2).

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO (2) La data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretario generale del Consiglio.