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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1997 concernente lo scambio di informazioni riguardanti gli aiuti per il ritorno volontario nel paese di origine di cittadini di paesi terzi (97/340/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune la politica in materia di immigrazione nonché la politica nei confronti dei cittadini di paesi terzi;

considerando che il punto 111 della comunicazione della Commissione del 23 febbraio 1994 sulle politiche di immigrazione e di asilo contiene il suggerimento di armonizzare la politica degli Stati membri in materia di ritorno volontario di cittadini di paesi terzi;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato programmi volti a sostenere il ritorno volontario di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente o illegalmente nel loro territorio;

considerando che, nel caso di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente, la politica degli Stati membri dovrebbe mirare alla loro integrazione nella società e che gli aiuti per il ritorno volontario non dovrebbero essere interpretati quali riflesso di una politica intesa ad incoraggiare attivamente tale ritorno, bensì come semplice proposito di facilitare il ritorno di coloro che hanno preso volontariamente una decisione in tale senso;

considerando che l'aiuto al ritorno volontario di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente si inserisce nella tradizione umanitaria europea e può contribuire all'adozione di una soluzione più umana per ridurre il loro numero negli Stati membri; che occorre evitare che tale aiuto provochi un «effetto calamita» indesiderato;

considerando che la presente decisione del Consiglio lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, nonché della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

Articolo 1 Scambio di informazioni 1. Gli Stati membri che hanno adottato normative per l'elaborazione di programmi volti al sostegno del ritorno volontario di cittadini di paesi terzi nel loro paese di origine ne riferiscono una volta all'anno al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato generale trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

2. Le informazioni in merito a tali programmi nazionali di ritorno devono in particolare includere i seguenti elementi:

- autorità incaricate dell'attuazione del programma, cioè organizzazioni non governative o/e internazionali;

- gruppi bersaglio del programma;

- eventuali condizioni aggiuntive che le persone che intendono rientrare nel loro paese devono soddisfare per poter beneficiare di aiuto in base al programma;

- eventuali condizioni poste al paese d'origine nel quadro del programma;

- tipo ed entità dell'aiuto (per es. spese di viaggio per la persona che intende rientrare e per la sua famiglia, spese di trasloco, indennità di rimpatrio);

- valutazione degli effetti del programma, compreso il numero dei beneficiari e l'insorgere di un eventuale «effetto calamita».

Articolo 2 Analisi 1. Il segretariato generale del Consiglio presenta annualmente agli Stati membri e alla Commissione un progetto di relazione sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1. Tale relazione ha carattere esaustivo e contiene informazioni specifiche su ciascuno degli elementi enumerati nell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione esaminano il progetto di relazione di cui al paragrafo 1 e, se necessario, lo rettificano.

Articolo 3 Coordinamento 1. Sulla scorta del progetto di relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati e la Commissione si scambiano, in sede di Consiglio, i loro punti di vista sui programmi di cui all'articolo 1. In tale occasione essi effettuano in particolare un raffronto del campo di applicazione, delle condizioni e degli effetti di detti programmi, in vista di una possibile armonizzazione degli stessi.

2. Gli Stati membri interessati che non hanno introdotto tali programmi ne esaminano i risultati e la loro utilità.

DECIDE:

Art. 4

1. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri interessati elaborano la relazione di cui all'articolo 1 per la prima volta entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1997. Per il Consiglio Il Presidente W. SORGDRAGER