DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (97/430/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con gli articoli 228, paragrafo 2, prima fase e 228, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che, ai sensi dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo deve favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in tali paesi;
considerando che l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza dall'altro, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997, consentirà di rinsaldare i legami tra i palestinesi e l'Unione europea nell'ambito del partenariato euromediterraneo e a spianare la strada all'avvio dei negoziati per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza dall'altro, unitamente ai suoi allegati, protocolli, scambi di lettere e dichiarazioni.
I testi degli atti di cui al primo comma sono allegati alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 75 dell'accordo interinale a nome della Comunità.
Art. 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto istituito dall'articolo 63 dell'accordo interinale.
Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 1, secondo paragrafo di tale accordo, la posizione della Comunità nel comitato misto è adottata sempre dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO