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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese (97/355/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

I. PROCEDURA1 Nel marzo 1996 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.

La denuncia è stata presentata dal CEDIM (Comitato europeo delle industrie del cuoio) per conto dei produttori che, a quanto pare, realizzano complessivamente una grossa proporzione della produzione comunitaria di portacarte e di cartelle.

La denuncia conteneva elementi di prova, relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio da esse causato, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento antidumping.

Sentito il parere del comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di borse portacarte e di cartelle, di cui ai codici NC 0402 12 11 e 4202 12 91, originarie della Repubblica popolare cinese.

La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che avevano presentato la denuncia; essa ha inoltre offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

II. RITIRO DELLE DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Nel corso dell'inchiesta il CEDIM ha informato la Commissione, con una lettera del 19 marzo 1997, di aver deciso di ritirare formalmente la denuncia riguardante le importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, la chiusura del procedimento non sarebbe contraria agli interessi della Comunità.

Date le circostanze, è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese senza istituire misure di difesa.

Il comitato consultivo è stato sentito e non ha fatto obiezioni.

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere l'inchiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state fatte obiezioni,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente