DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India (97/400/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, sentito il comitato consultivo,
A. PRECEDENTI1 Nell'aprile 1996, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India.
Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 23 febbraio 1996 dal Comitato di collegamento delle industrie di cordami dell'Unione europea (Eurocord) (in appresso denominato «denunziante») a nome dell'industria comunitaria. La denuncia è stata appoggiata da 20 produttori comunitari che rappresentano l'81 % circa della produzione comunitaria del prodotto in questione.
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione originario dell'India e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. Di conseguenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alle importazioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti, offrendo alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e ha ricevuto risposte da due produttori indiani. Un importatore della Comunità ha risposto al questionario. I produttori indiani hanno chiesto e ottenuto un'audizione.
Dato il numero dei produttori comunitari che hanno appoggiato ufficialmente la denuncia, la Commissione si è basata, nell'inchiesta svolta per determinare il pregiudizio, su un gruppo rappresentativo di produttori comunitari, che ha ricevuto i questionari e inviato informazioni.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per accertare i fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari (campione):
- Irish Ropes (Newbridge, Co. Kildare, Irlanda),
- Oliveira SA (Porto, Portogallo),
- Oliveira Holland BV (Rotterdam, Paesi Bassi),
- Exporplas (Porto, Portogallo),
- Cotesi (Porto, Portogallo),
- Cerfil (Porto, Portogallo),
- Lankhorst Touwfabrieken BV (Sneek, Paesi Bassi); b) Produttori/esportatori:
- Krishna Filament Limited, Mumbai, India,
- Garware-Wall Ropes Limited, Poona, India.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).
L'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta.
Informazioni divulgate (8) Le parti sono state informate per iscritto degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del procedimento. Si è concesso loro un periodo sufficiente per reagire alla comunicazione.
La Commissione ha esaminato e, se del caso, tenuto in considerazione le osservazioni scritte delle parti.
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (9) Si tratta di spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g/m), intrecciato o no, e di altre fibre sintetiche, di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g/m), intrecciati o no, di cui ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.
Il prodotto serve per tutta una serie di applicazioni navali e industriali, specialmente nel settore della navigazione (in particolare per l'ormeggio) e nell'industria della pesca. I tipi prodotti variano notevolmente a seconda delle materie prime e del numero di fili che costituiscono le corde.
Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di corde di fibre sintetiche venduti in India sono simili a quelli esportati nella Comunità per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le applicazioni e l'uso. Analogamente, le corde fabbricate nella Comunità e quelle esportate dall'India nella Comunità hanno le stesse caratteristiche e si trovano in situazione di concorrenza. Si tratta quindi di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
C. DUMPING 1. Valore normale (11) Anzitutto, si è cercato di stabilire se i volumi delle vendite sul mercato interno di ciascuno dei due produttori/esportatori che hanno collaborato fossero rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. A tal fine, si è appurato dapprima se il volume totale delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno costituisse almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto simile nella Comunità, ossia se le vendite sul mercato interno fossero rappresentative. Da quest'analisi è risultato che, durante il periodo dell'inchiesta, i produttori/esportatori che hanno collaborato avevano effettuato vendite globali rappresentative di corde di fibre sintetiche sul mercato interno.
La Commissione ha poi stabilito, per ciascuno dei tipi venduti dai produttori/esportatori sul loro mercato interno direttamente paragonabili ai tipi esportati nella Comunità, se i quantitativi totali venduti sul mercato interno fossero sufficienti. I quantitativi di ciascun tipo venduti sul mercato interno sono stati considerati sufficienti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, in quanto il volume delle vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate in India durante il periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5 % delle esportazioni del tipo corrispondente nella Comunità.
Dato che uno dei produttori/esportatori che hanno collaborato non ha fornito alla Commissione informazioni sufficienti circa la ripartizione delle vendite dei diversi tipi di corde sul mercato interno, la Commissione non ha potuto valutare la rappresentatività delle vendite dei vari tipi di prodotti effettuate da questa società sul mercato interno. Pertanto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha dovuto stabilire il valore normale in funzione dei dati disponibili. Data la similitudine esistente tra i prodotti fabbricati dai due produttori/esportatori che hanno collaborato, si è ottenuto un valore normale identico a quello dell'altro produttore.
Per quanto riguarda l'altro produttore/esportatore che ha collaborato, si è accertato che le sue vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta erano rappresentative.
La Commissione, inoltre, ha esaminato se le vendite di ciascun tipo di corde di fibre sintetiche effettuate da quest'ultimo produttore/esportatore sul mercato interno fossero avvenute nel corso di normali operazioni commerciali. A tale scopo, la Commissione ha tenuto conto della proporzione di vendite redditizie di ciascun tipo di prodotto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.
Laddove la media ponderata del prezzo di vendita del 20 % o più delle vendite, in termini di volume, per ciascun tipo di prodotto era inferiore alla media ponderata del costo unitario, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le sole vendite redditizie rimanenti, purché il volume di queste ultime superasse il 10 % delle vendite utilizzate per determinare il valore normale.
In assenza di vendite del prodotto simile, o quando le vendite redditizie erano inferiori o pari al 10 % delle vendite totali del tipo di prodotto in questione sul mercato interno, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.
Il valore normale costruito è stato determinato aggiungendo ai costi di fabbricazione dei tipi esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e un equo margine di utile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. L'importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e all'equo margine di utile è stato stabilito in base alle vendite del prodotto in oggetto effettuate da questo produttore/esportatore sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.
2. Prezzo all'esportazione (16) Dato che le vendite all'esportazione nella Comunità dei due produttori/esportatori che hanno collaborato erano state effettuate direttamente agli importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in funzione dei prezzi realmente pagati o pagabili da detti importatori indipendenti.
3. Confronto (17) A norma dei paragrafi 10 e 11 dell'articolo 2 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, per ciascuno dei produttori/esportatori che hanno collaborato, con la media ponderata dei prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
Ai fini di un equo confronto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, mediante opportuno adeguamenti, delle differenze addotte, e debitamente dimostrate, tra i fattori in questione tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi.
Si sono dovute respingere le richieste di adeguamento riguardanti gli oneri all'importazione in quanto l'esportatore/produttore non ha potuto dimostrare che le materie prime importate sui cui gravavano i dazi erano state utilizzate per la fabbricazione del prodotto in questione destinato al mercato interno.
Per quanto riguarda le richieste di adeguamento relative allo stadio commerciale delle vendite agli utilizzatori finali sul mercato interno, in cui si adduceva che le vendite all'esportazione nella Comunità venivano effettuate per lo più ai distributori, mentre quelle sul mercato interno venivano effettuate a varie categorie di clienti (ad esempio, distributori, dettaglianti e utilizzatori finali), l'esame dei prezzi applicati alle diverse categorie di clienti sul mercato interno non ha messo in luce differenze costanti o significative. La richiesta è stata quindi respinta poiché non esistevano prove sufficienti che questa presunta differenza di stadi commerciali avesse inciso sulla comparabilità dei prezzi.
4. Margine di dumping (21) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping, il cui margine è pari all'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.
Le medie ponderate dei margini di dumping stabiliti per i due produttori/esportatori che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA> (23) Per i produttori/esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.
Dato che dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori/esportatori indiani che hanno collaborato e le statistiche Eurostat è risultato un alto grado di cooperazione (quasi tutte le esportazioni), la Commissione ha concluso che i dati più attendibili erano quelli emersi dall'inchiesta e che, non essendovi motivo di ritenere che uno dei produttori/esportatori che non hanno collaborato avesse praticato un livello di dumping inferiore al massimo livello stabilito, il margine di dumping più elevato determinato fosse quello più appropriato.
Il margine di dumping per i produttori/esportatori che non hanno collaborato è stato quindi fissato al 77,8 % del prezzo franco frontiera comunitaria.
D. INDUSTRIA COMUNITARIA (25) I produttori denunzianti, che hanno collaborato con la Commissione durante l'inchiesta attuale, rappresentavano l'81 % della produzione comunitaria del prodotto in questione, ed erano quindi rappresentativi dell'industria comunitaria dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.
E. PREGIUDIZIO 1. Osservazioni preliminari (26) Come si è detto nel considerando 7, per stabilire il pregiudizio la Commissione ha analizzato, nell'ambito del presente procedimento, i dati relativi al periodo che va dal 1992 al marzo 1996. Per quanto riguarda la portata geografica, si è considerata la composizione della Comunità all'inizio dell'inchiesta (quindici Stati membri). A norma dell'articolo 3 del regolamento di base, la Commissione ha valutato il pregiudizio basandosi sui fattori economici pertinenti.
Va osservato, tuttavia, che fino al 1995 si disponeva di informazioni attendibili relative a determinati fattori del pregiudizio (consumo, quota di mercato, produzione, vendite ecc.) solo per la Comunità a dodici. Dato che l'entità di questo mercato è rappresentativa della Comunità a quindici, l'analisi del pregiudizio per questi fattori è stata eseguita relativamente alle Comunità a dodici.
2. Raccolta dei dati relativi al pregiudizio (27) La Commissione ha chiesto all'intera industria denunziante informazioni sulla produzione, sulle vendite e sulla quota di mercato («informazioni globali»). Tuttavia, considerati il gran numero di produttori che hanno appoggiato la denuncia e i termini fissati all'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione ha determinato gli altri indicatori del pregiudizio in funzione di una selezione rappresentativa di produttori comunitari («informazioni campione»).
La selezione è stata effettuata in base all'ubicazione e alle dimensioni delle società in termini di produzione e di vendite. La Commissione, inoltre, ha tenuto conto del loro grado di cooperazione. In particolare, va osservato che una delle società selezionate ha smesso di collaborare in una fase molto avanzata del procedimento, riducendo le informazioni di cui disponeva la Commissione e alterando il corso normale dell'inchiesta.
Le società selezionate rappresentavano il 37 % della produzione e delle vendite del prodotto in questione effettuate dall'industria denunziante durante il periodo dell'inchiesta, para al 30 % della produzione comunitaria totale.
A tale riguardo, va osservato che la produzione comunitaria è concentrata per più di metà in un solo Stato membro. Ciò nonostante, la Commissione ha incluso nella selezione alcuni produttori di altri Stati membri.
3. Consumo nella Comunità (28) Il consumo nella Comunità, sceso da 21 709 tonnellate nel 1992 a 20 697 tonnellate nel 1993, è poi passato a 23 097 tonnellate nel 1994, a 24 046 tonnellate nel 1995 e a 24 253 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo considerato, quindi, si è avuto un incremento globale del consumo pari all'11,7 %.
4. Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping (29) Il volume totale delle importazioni in dumping di corde di fibre sintetiche originarie dell'India è passato da 129 tonnellate nel 1992 a 440 tonnellate nel 1993, a 342 tonnellate nel 1994 e a 1 180 tonnellate nel 1995 e nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle corde di fibre sintetiche importate dall'India è passata dalla 0,6 % nel 1992 al 2,1 % nel 1993, all'1,5 % nel 1994 e al 4,9 % nel 1995 e nel periodo dell'inchiesta.
5. Prezzi delle importazioni in dumping (30) Per stabilire se i produttori esportatori avessero praticato, nel periodo dell'inchiesta, prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari, la Commissione ha confrontato i prezzi dei produttori comunitari selezionati con i prezzi paragonabili degli esportatori dei singoli Stati membri delle Comunità. Visto il gran numero di tipi diversi di corde di fibre sintetiche, per il confronto dei prezzi ci si è basati su una selezione delle transazioni che rappresentava oltre il 70 % del volume delle vendite di tutti i tipi di corde di fibre sintetiche fabbricati dai produttori comunitari. Ai fini del confronto, le corde di fibre sintetiche fabbricate e vendute dai produttori comunitari e quelle esportate dall'India nella Comunità sono state suddivise in gruppi di prodotti paragonabili a seconda del contenuto di materie prime e del numero di fili (tre e quattro oppure otto).
Si sono presi in considerazione i prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria ai clienti indipendenti adeguandoli, se necessario, allo stadio franco fabbrica. I prezzi di vendita degli esportatori (CIF frontiera comunitaria) sono stati maggiorati per tener conto del dazio doganale, dei costi successivi all'importazione e degli utili (in funzione delle informazioni ottenute durante l'inchiesta). Ci si è basati sulle transazioni degli esportatori, pari al 51 % del volume di tutte le importazioni indiane nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Tutti i prezzi confrontati erano al netto di tutti gli sconti e a stadi commerciali paragonabili.
Nella denuncia si sosteneva che le importazioni del prodotto in questione in uno Stato membro erano esenti dai dazi all'importazione perché destinate ad un uso particolare nel settore della navigazione, a norma del regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune4. Va osservato che nessuno degli importatori ha collaborato al presente procedimento. Tuttavia, le inchieste svolte dalla Commissione presso le autorità doganali dello Stato membro corrispondente hanno rivelato che solo un volume minimo (6 tonnellate) delle importazioni dall'India aveva beneficiato delle disposizioni suddette. Nell'analizzare i prezzi, quindi, la Commissione non ha tenuto conto dell'esenzione dai dazi risultante da queste disposizioni.
Il confronto tra le medie ha rivelato che, durante il periodo dell'inchiesta, i margini di sottoquotazione erano compresi tra lo 0 e il 53,57 % del prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria, con una media ponderata globale del 16,47 %. Va osservato che le differenze tra i margini riflettono il gran numero di tipi diversi di corde che rientrano nella definizione del prodotto, non tutti oggetto di sottoquotazioni da parte delle importazioni indiane. Inoltre, le strategie degli esportatori indiani in materia di prezzi non sono state individuate con chiarezza né per i diversi tipi di prodotti né per le vendite nei vari Stati membri.
6. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione (informazioni globali) (33) I livelli globali di produzione del prodotto in questione nell'industria comunitaria sono rimasti relativamente costanti per tutto il periodo considerato (18 505 tonnellate nel 1992 e 18 598 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta). b) Volume delle vendite (informazioni globali) (34) Anche il volume delle vendite dell'industria comunitaria è rimasto relativamente costante nel periodo considerato, registrando all'inizio del 1992 livelli analoghi (14 971 tonnellate) a quelli del periodo dell'inchiesta (14 829 tonnellate). c) Quota di mercato (informazioni globali) (35) L'andamento del volume delle vendite rispetto a quello del consumo comunitario apparente indica una diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria durante il periodo in esame. La quota di mercato dei denunzianti è scesa dal 68,9 % nel 1992 al 61,1 % nel periodo dell'inchiesta, con un lieve miglioramento tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. d) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti (informazioni campione) (36) Per quanto riguarda la capacità di produzione, va osservato che gli impianti per la produzione delle corde di fibre sintetiche vengono usati anche per la fabbricazione di altri prodotti che non rientrano nel presente procedimento e che sono soggetti a fluttuazioni stagionali della domanda di mercato, come ad esempio lo spago per usi agricoli. È stato quindi difficile individuare con esattezza la capacità di produzione e i livelli di utilizzazione degli impianti per il prodotto in questione.
Se ci si basa su una stima degli impianti normalmente destinati dall'industria comunitaria alla fabbricazione del prodotto in questione, si rileva la seguente evoluzione: 10 330 tonnellate nel 1992, 10 220 tonnellate nel 1993, 10 650 tonnellate nel 1994 e 10 940 tonnellate nel 1995 e nel periodo dell'inchiesta, per un incremento medio del 6 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.
Nel periodo in questione, il tasso di utilizzazione degli impianti è stato in media del 69 %: 72 % nel 1992, 63 % nel 1993, 74 % nel 1994 e 68 % nel 1995 e nel periodo dell'inchiesta.
Va sottolineato inoltre che questo tasso di utilizzazione degli impianti deve essere rapportato alla possibilità di utilizzare gli stessi macchinari per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli oggetto del presente procedimento. e) Scorte (informazioni campione) (37) Dall'inchiesta è risultato che nella Comunità il prodotto in questione viene generalmente fabbricato su ordinazione, per cui i produttori comunitari non tenevano scorte ingenti nei loro locali. f) Andamento dei prezzi (informazioni campione) (38) La media ponderata dei prezzi del prodotto in questione venduto dalle società selezionate sul mercato dell'UE è calata del 10 % tra il 1992 e il 1994, ma è aumentata del 19 % nel 1995. g) Redditività (informazioni campione) (39) Va sottolineato che le società selezionate non sono in grado di fornire alla Commissione informazioni sufficienti sulla redditività nel periodo in esame. Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, si è riscontrata una media ponderata delle perdite dell'1,6 %. h) Occupazione (informazioni campione) (40) Nel periodo esaminato, i livelli di occupazione dei produttori comunitari selezionati per il prodotto in questione sono diminuiti del 29 %. Va osservato, tuttavia, che il massimo calo occupazionale nell'industria (27 %) si è verificato tra il 1992 e il 1994, in un periodo difficile per l'industria comunitaria. Durante il periodo dell'inchiesta, invece, l'occupazione è lievemente aumentata.
7. Conclusioni relative al pregiudizio (41) Sebbene la quota di mercato dell'industria comunitaria sia diminuita nel periodo in esame, le vendite e la produzione sono rimaste stabili e i prezzi sono notevolmente aumentati. Per mancanza di informazioni sufficienti, non si è potuta stabilire con precisione la redditività mentre, per quanto riguarda l'occupazione, ad una diminuzione generalizzata ha fatto seguito un lieve miglioramento durante il periodo dell'inchiesta.
Alcuni dei fattori rilevati indicano l'esistenza di un pregiudizio.
F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (42) Sebbene il notevole incremento delle importazioni indiane tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta sia coinciso con una diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria, va osservato che la produzione e il volume delle vendite di detta industria sono rimaste costanti.
All'inizio degli anni 90, e soprattutto tra il 1992 e il 1994, l'industria comunitaria si è trovata in una situazione difficile, che ha causato la perdita di un certo numero di posti di lavoro. Ciò è avvenuto prima che le importazioni indiane arrivassero in quantità massiche sul mercato comunitario, per cui la perdita di posti di lavoro non è ascrivibile a dette importazioni.
Per quanto concerne la redditività, va osservato che la mancanza di informazioni sufficienti ha impedito alla Commissione di stabilire un nesso di causalità tra l'evoluzione della situazione finanziaria dell'industria comunitaria e le importazioni indiane.
G. CONCLUSIONE (43) I problemi dell'industria comunitaria, infatti, erano già visibili prima dell'aumento delle importazioni indiane; d'altro canto, la situazione ha risentito anche di altri fattori, compreso il rincaro delle materie prime. Sebbene le importazioni in dumping possano aver aggravato le difficoltà dell'industria per quanto riguarda il prodotto in questione, nel complesso l'effetto pregiudizievole delle importazioni in dumping, nel caso in oggetto, non è stato stabilito in maniera sufficiente da giustificare l'istituzione di misure.
H. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (44) I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il presente procedimento. Successivamente, i denunzianti hanno reso note le loro osservazioni, che la Commissione ha esaminato in modo approfondito.
Il comitato consultivo è stato consultato e si è dichiarato favorevole a maggioranza alla proposta presentata dalla Commissione,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche di cui ai seguenti codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19, originarie dell'India.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente