DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1997 sul seguito dell'attuazione degli atti adottati in materia di asilo (97/420/GAI)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),
visto il programma di lavoro prioritario adottato dal Consiglio il 30 novembre 1993 a Bruxelles, che invita segnatamente ad elaborare ogni anno una relazione sulle realizzazioni nei settori della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 che stabilisce le priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 19981,
viste le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo in materia d'asilo,
considerando che l'articolo K.1, punto 1 del trattato stabilisce che gli Stati membri considerano questione di interesse comune la politica in materia di asilo;
considerando che il seguito dell'attuazione da parte degli Stati membri degli atti adottati in questo settore assicurerà ai lavori del Consiglio in materia un effettivo risvolto pratico e fornirà insegnamenti utili per i suoi lavori futuri,
DECIDE:
Art. 1
La presidenza trasmette annualmente agli Stati membri un questionario che consenta di conoscere le modalità di attuazione degli atti in materia di asilo adottati dal Consiglio e dai ministri responsabili dell'immigrazione. Il questionario tratta i seguenti punti:
— disposizioni, politiche e misure concrete adottate dagli Stati membri nel precedente anno in tutti i settori cui si riferiscono gli atti di cui sopra,
— difficoltà incontrate per l'adozione di tali disposizioni, politiche e misure concrete,
— possibilità che siano adottate a breve scadenza disposizioni, politiche e misure concrete riguardanti i settori di cui al primo trattino,
— applicazione delle disposizioni, degli atti, delle politiche e delle misure concrete di cui sopra e eventuali difficoltà incontrate al riguardo.
Art. 2
In base al questionario di cui all'articolo 1 gli Stati membri elaborano una nota d'informazione in cui possono fare riferimento alle loro relazioni periodiche al Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo (CIRSA) o inserire parti pertinenti di tali relazioni.
Art. 3
Il segretariato generale del Consiglio provvede alla traduzione delle note d'informazione di cui all'articolo 2 e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione. Esso predispone inoltre un sommario basato sulle note d'informazione.
Art. 4
In base al sommario e a qualsiasi altro materiale pertinente, per esempio dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e, se del caso, di organizzazioni non governative, la presidenza in cooperazione con la Commissione e previa consultazione dell'UNHCR, redige una relazione che contiene un'analisi intesa, tra l'altro, a indicare se vi siano punti che richiedono un ulteriore scambio di vedute tra gli Stati membri e se siano necessarie misure aggiuntive.
La relazione è esaminata nell'ambito del Consiglio per essere sottoposta all'esame di quest'ultimo.
La presidenza chiede l'opinione dell'UNHCR circa la relazione ed assicura che le eventuali osservazioni siano comunicate agli Stati membri.
Art. 5
Il questionario è inviato agli Stati membri annualmente anteriormente al 1° luglio e gli Stati membri trasmettono le loro note d'informazione anteriormente al 1° ottobre successivo.
Il primo questionario riguarda l'attuazione per il periodo che si conclude il 1° luglio 1997.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO