DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (97/471/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che la Commissione ha consultato il Comitato monetario prima di presentare la sua proposta;
considerando che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato;
considerando che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità europea hanno firmato un accordo di cooperazione ed un accordo in materia di trasporti che favoriranno l'instaurarsi di una piena cooperazione fra le parti;
considerando che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un'ampia gamma di provvedimenti di stabilizzazione e di riforma, sostenuti da un prestito nel quadro della Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF);
considerando che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha concordato con la Banca Mondiale un ampio programma di misure di adeguamento strutturale, sostenuto da uno Structural Adjustment Loan and Credit;
considerando che le autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare una forte somma residua per il resto del 1997 al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma,
considerando che le autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia si sono impegnate a far fronte a tutti gli obblighi finanziari ancora in essere nei confronti della Comunità europea e della Banca europea per gli investimenti;
considerando che la concessione alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia di un prestito a lungo termine è uno strumento atto ad alleviarne i vincoli finanziari esterni, a sostenere la bilancia dei pagamenti del paese e a rafforzare le sue riserve valutarie;
considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;
considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità concede alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 40 milioni di ecu in conto capitale, con una durata massima di quindici anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzarne la situazione sotto il profilo delle riserve.
2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti in nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi fra l'FMI e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Art. 2
1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario ed in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.
Art. 3
1. Il prestito è messo a disposizione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in due quote. La prima è svincolata subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 e solo dopo che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà provveduto ad onorare per intero le obbligazioni finanziarie ancora dovute nei confronti della Comunità e della Banca europea per gli investimenti.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota è svincolata subordinatamente ad una soddisfacente attuazione del programma ESAF, almeno tre mesi dopo l'erogazione della prima quota.
3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la ex Repubblica iugoslava di Macedonia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997. Per il Consiglio Il presidente J. POOS