DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1997 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 (97/531/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in collegamento con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno avviato negoziati, a norma dell'articolo 17, secondo comma dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal, firmato il 15 giugno 1979, per determinare il regime applicabile dopo il 1° ottobre 1996, data di scadenza del protocollo allegato all'accordo;
considerando che il 27 settembre 1996 le due parti hanno convenuto di prorogare provvisoriamente il suddetto protocollo per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996, in attesa dei risultati dei suddetti negoziati,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese3, per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997. Per il Consiglio Il presidente M. FISCHBACH (2) Parere espresso il 15 luglio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).