DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1997 che accetta gli impegni offerti da due esportatori polacchi nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di zinco grezzo, non legato, originario della Polonia e della Russia (97/644/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare gli articoli 8 e 23, sentito il comitato consultivo,
Con il regolamento (CE) n. 593/973 la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia, per un periodo di sei mesi.
Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione ha imposto le misure provvisorie, due esportatori polacchi che avevano collaborato all'inchiesta hanno comunicato diverse osservazioni in merito a tali conclusioni. Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 1931/97 del Consiglio (4).
In data 19 giugno 1997, i due summenzionati esportatori polacchi hanno offerto impegni in materia di prezzi all'esportazione nella Comunità.
Con tali impegni gli esportatori polacchi hanno offerto, tra l'altro, di fissare i propri prezzi all'esportazione a livelli sufficienti ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping rilevato nel corso dell'inchiesta.
Inoltre, gli impegni offerti comprendono obblighi dettagliati ed esaurienti in materia di controlli, e le società interessate si sono impegnate a non concludere accordi di compensazione diretta o indiretta con i propri clienti.
In tali circostanze, gli impegni offerti dai due esportatori polacchi sono stati considerati accettabili e l'inchiesta nei confronti degli esportatori in questione deve pertanto essere chiusa.
I due esportatori polacchi sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si proponeva l'istituzione di misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, in caso di revoca dell'impegno oppure qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, la Commissione può imporre dazi provvisori in conformità degli articoli 7 e 8, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 e, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9, di detto regolamento, possono essere imposti dazi definitivi.
Il comitato consultivo è stato sentito in merito all'accettazione degli impegni offerti e ha sollevato alcune obiezioni. Pertanto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e una proposta relativa all'accettazione degli impegni. Visto che il Consiglio non ha deciso altrimenti entro un mese, la presente decisione dovrebbe considerarsi adottata.
L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni e non ha fatto obiezioni,
DECIDE:
Art. 1
Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:
a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, Polonia
b) Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie, Polonia,
e
nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato classificato ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10, e 7901 12 30, originario della Russia e della Polonia.
L'accettazione degli impegni ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1931/97.
Art. 2
L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti delle società citate in detto articolo.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.