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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (1) (98/181/CE, CECA, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 66, l'articolo 73 C, paragrafo 2, gli articoli 87, 99, 100 A e 113, l'articolo 130 S, paragrafo 1 e l'articolo 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il parere del comitato consultivo creato dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo2,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Carta europea dell'energia è stata firmata il 17 dicembre 1991 dalle Comunità europee e dai loro Stati membri;

considerando che le Comunità europee e i loro Stati membri hanno firmato il 17 dicembre 1994 il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, onde fornire ai principi e agli obiettivi fissati da detta Carta un quadro giuridico internazionale, sicuro e vincolante;

considerando che le Comunità europee e i loro Stati membri applicano il trattato sulla Carta dell'energia in via provvisoria sin dal momento della firma, a norma delle decisioni 94/998/CE3 e 94/1067/Euratom4;

considerando che i principi e gli obiettivi del trattato sulla Carta dell'energia rivestono importanza fondamentale per il futuro dell'Europa, in quanto permettono agli Stati membri della Comunità di Stati indipendenti e ai paesi dell'Europa centrale ed orientale di sviluppare il loro potenziale energetico, concorrendo nel contempo a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;

considerando che i principi e gli obiettivi del protocollo della Carta dell'energia contribuiranno a rafforzare la protezione dell'ambiente, in particolare promuovendo l'efficienza energetica;

considerando che è necessario consolidare l'iniziativa e il ruolo centrale delle Comunità europee permettendone la piena partecipazione all'attuazione del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia;

considerando che la conclusione del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia correlati contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che il ricorso all'articolo 73 C, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea come base giuridica della presente decisione è necessario in quanto il trattato sulla Carta dell'energia impone taluni obblighi alle Comunità europee per il movimento dei capitali e i trasferimenti di pagamenti tra le Comunità e i paesi terzi firmatari del trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia potrebbe incidere su atti legislativi basati sull'articolo 235 del trattato CE; che, per l'adempimento degli obblighi di cooperazione nel settore dell'energia che tale trattato comporta, il trattato non ha previsto altri poteri che quelli derivanti dall'articolo 235;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia devono essere approvati dalle Comunità europee;

considerando che per garantire l'unità della rappresentanza internazionale delle Comunità, sia nella procedura di conclusione che nell'esecuzione degli impegni assunti dalle Comunità europee e dagli Stati membri, sono necessarie opportune modalità di coordinamento; che a tal fine occorrerebbe disporre che la presente decisione sia depositata presso il governo della Repubblica portoghese contemporaneamente agli atti di ratifica rispettivi degli Stati membri; che, per gli stessi motivi, la posizione che devono adottare le Comunità europee e gli Stati membri deve essere coordinata in vista delle decisioni che prenderà la Conferenza della Carta dell'energia istituita dal trattato sulla carta dell'energia nei settori di competenze concorrenti;

considerando che la Conferenza della Carta dell'energia dispone di un potere di decisione autonomo; che occorre pertanto stabilire le modalità secondo cui verrà definita la posizione delle Comunità europee nell'ambito della Conferenza della Carta dell'energia;

considerando che tali modalità dovrebbero avere carattere semplificato, al fine di consentire un'efficace partecipazione delle Comunità europee alla suddetta Conferenza;

considerando che, per quanto concerne le decisioni della suddetta Conferenza che richiedono l'adozione o la modifica di atti normativi comunitari, il Consiglio e la Commissione agiscono secondo le regole dell'articolo 228, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, qualora le decisioni che la Conferenza della Carta dell'energia deve adottare riguardino settori di competenza mista, le Comunità europee e gli Stati membri cooperano per mettere a punto una posizione comune, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea,

DECIDONO:

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. WIJERS Per la Commissione Il Presidente J. SANTER (1) La decisione di conclusione del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea è stata adottata dal Consiglio il 27 maggio 1997.