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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 1997 riguardante la commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica (97/645/CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che una commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica è stata istituita dall'Alta Autorità a seguito di una risoluzione del comitato consultivo in data 20 dicembre 1954;

considerando che è opportuno definire formalmente regole dettagliate per le sue attività;

considerando che sulle seguenti disposizioni sono stati consultati i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria siderurgica e che essi espresso il loro accordo al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica (in appresso chiamata «commissione mista») assiste la Commissione delle Comunità europee (in appresso chiamata «la Commissione») nella formulazione e nell'applicazione della politica sociale della Comunità, come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al fine di promuovere condizioni armonizzate di lavoro e di migliorare i livelli di vita dei lavoratori nell'industria siderurgica.

2. La commissione mista costituisce un forum di discussione, di scambio di informazioni e di consultazioni tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'industria.

3.

La commissione mista può svolgere studi necessari ai fini dell'adempimento della sua missione, organizzare, se del caso, conferenze o seminari su problemi sociali, redigere relazioni e formulare pareri e raccomandazioni sia a richiesta della Commissione che di sua propria iniziativa. All'atto della richiesta del parere della commissione mista, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere reso.

Le prese di posizione della commissione mista sono comunicate alla Commissione.

Qualora un parere non sia unanime, la commissione mista riferisce alla Commissione i punti di vista divergenti.

Art. 2

1.

La commissione mista è costituita da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'industria siderurgica. I membri sono nominati dalla Commissione sulla base delle proposte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti a livello comunitario secondo le seguenti modalità:

— per ciascun Stato membro in cui si produce acciaio, un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori; il numero può essere portato a due rappresentanti dei datori di lavoro e a due rappresentanti dei lavoratori per gli Stati membri il cui numero di addetti nel settore acciaio CECA supera 20 000 unità (1);

— per associazioni di datori di lavoro e di lavoratori operanti a livello comunitario, un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro e un rappresentante delle associazioni dei lavoratori.

La Commissione garantisce che la composizione della commissione mista sia rappresentativa di tutti gli aspetti dell'industria siderurgica.

2. I membri della commissione mista restano in carica per due anni; la nomina è rinnovabile. I membri il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a che non siano stati sostituiti o il loro mandato rinnovato.

3. Qualora un membro della commissione mista non sia in grado di partecipare ad una particolare riunione, egli può nominare, ai fini di detta riunione, un supplente appartenente all'organizzazione o all'associazione che rappresenta.

4. In caso di decesso o di dimissioni di un membro della commissione mista prima della scadenza del suo mandato triennale, l'organizzazione o l'associazione che egli rappresenta può nominare un supplente quale membro della commissione per la restante durata del suo mandato.

5. L'elenco dei membri della commissione mista è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 3

1. La presidenza della commissione mista sarà assunta alternativamente per periodi di un anno da un rappresentante del gruppo dei lavoratori e da un rappresentante del gruppo dei datori di lavoro, nominato dal gruppo interessato.

2. Un vicepresidente, che non appartenga allo stesso gruppo del presidente, è nominato nello stesso modo.

3. Un presidente o un vicepresidente il cui periodo di carica sia spirato, resta in carica fino a che non venga sostituito.

4. Qualora il presidente o il vicepresidente recedano dalla carica prima della scadenza di detto termine, essi saranno sostituiti per il restante periodo di carica alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Qualora il presidente e il vicepresidente non siano in grado di partecipare ad una determinata riunione, la presidenza di questa riunione sarà assunta da un membro della commissione mista designato dal gruppo cui appartiene il presidente.

Art. 4

La commissione mista si riunisce presso la sede della Commissione almeno due volte all'anno. Le riunioni saranno indette dal suo presidente.

Art. 5

I servizi della Commissione assumeranno i lavori di segretariato della commissione mista, garantendo che il costo delle sue attività rientri nel quadro degli stanziamenti assegnati annualmente a tale scopo.

Art. 6

1. La commissione mista, con l'accordo della Commissione, può invitare rappresentanti dei governi degli Stati membri a partecipare ai suoi lavori in veste di consulenti o di osservatori.

2. La commissione mista può costituire gruppi di lavoro e può invitare esperti affinché la assistano in compiti specifici.

Art. 7

I membri della commissione mista e le persone chiamate a parteciparvi sono tenuti a non divulgare le informazioni fornite loro nelle riunioni, qualora la Commissione o la commissione mista ritengano che queste informazioni rivestono un carattere confidenziale.

Art. 8

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1997. Per la Commissione Pádraig FLYNN Membro della Commissione (1) Il numero di addetti per Stato membro sarà desunto dalle statistiche Eurostat CECA 2-31 riguardanti l'ultimo mese dell'anno precedente.