DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1997 relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (98/249/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 130 S, paragrafo 1, e dell'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità ai negoziati miranti ad elaborare il progetto di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale;
considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 22 settembre 1992;
considerando che la suddetta convenzione mira alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento e alla protezione della zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane;
considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie contemplate dalla convenzione e che è pertanto tenuta ad intervenire, in queste stesse materie, sul piano internazionale; che l'azione della Comunità costituisce un complemento necessario a quella degli Stati membri direttamente interessati e la sua partecipazione alla convenzione appare conforme al principio di sussidiarietà;
considerando che, in forza dell'articolo 130 R del trattato, la politica della Comunità nel campo dell'ambiente contribuisce al perseguimento degli obiettivi della preservazione, della protezione e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute delle persone e dell'uso prudente e razionale delle risorse naturali; che, inoltre, la Comunità e gli Stati membri cooperano, nel quadro delle loro rispettive competenze, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata a norme della Comunità la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Repubblica francese conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della convenzione.
Art. 3
Nella Commissione istituita dall'articolo 10 della convenzione la Comunità è rappresentata, per quanto riguarda le materie di competenza comunitaria, dalla Commissione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1997. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER