DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 che integra l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina (97/689/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,
viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996,
vista l'azione comune 96/406/PESC del 10 giugno 1996, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina1,
considerando che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) in data 26 settembre 1997 ha deciso che l'organizzazione assicurerà la supervisione delle elezioni del Parlamento della Republika Srpska;
considerando che l'OSCE ha chiesto il sostegno dell'Unione europea per il finanziamento della supervisione delle elezioni in questione;
considerando che si dovrebbe integrare ulteriormente l'azione comune 96/406/PESC,
DECIDE:
Art. 1
La presente decisione ha come obiettivo la continuazione del sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'OSCE, in virtù dell'accordo quadro generale per la pace.
Art. 2
1. Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento della Republika Srpska, il sostegno di cui all'articolo 1 si traduce nell'apporto di un contingente di supervisori dell'UE per la supervisione del processo elettorale sotto l'egida dell'OSCE, comprese le operazioni di voto e lo scrutinio dei voti.
2. I supervisori dell'UE con incarico a lungo termine restano sul posto per un periodo di massimo 74 giorni. I supervisori con incarico a breve termine restano sul posto per un periodo di massimo 17 giorni.
3. Le attività di supervisione sono finanziate attraverso l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 97/224/PESC. Si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale decisione.
Art. 3
Il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa prende effetto a decorrere dal 26 settembre 1997.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1997. Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN