DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1997 recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/761/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al terzo programma pluriennale a favore delle PMI nell'Unione europea (1997-2000)1, in particolare l'articolo 3,
considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 10 luglio 1996, relativa al programma integrato a favore delle PMI (2), ha posto l'accento sulla mancanza di uno strumento finanziario volto ad aiutare le PMI che intendano realizzare investimenti transnazionali;
considerando che, nel suo parere del 31 ottobre 19963, il Comitato economico e sociale ha ritenuto che un numero troppo basso di PMI investono ad un livello transnazionale ed accedono a nuovi mercati in altri Stati membri, e che ciò è dovuto alla carenza di uno strumento di finanziamento adeguato;
considerando che il Consiglio del 9 dicembre 1996, nella risoluzione sul programma integrato4, ha chiesto alla Commissione di incentivare le PMI a creare o a sviluppare un'attività in un altro Stato membro eliminando gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri ed alla creazione di imprese comuni nell'Unione europea;
considerando che il Consiglio, adottando la decisione 97/15/CE, riteneva opportuno aiutare le PMI che operano anche oltre frontiera a superare le debolezze strutturali;
considerando che, nelle sue conclusioni, la presidenza del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dalle PMI nel mercato interno per la promozione della crescita e dell'occupazione nella Comunità e ha invitato la Commissione a presentare iniziative inerenti alla possibilità di creazione di posti di lavoro;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 maggio 1996, sull'Osservatorio europeo per le PMI5, insiste affinché la Commissione attui i provvedimenti più idonei a rafforzare la cooperazione transnazionale tra le PMI;
considerando che i paesi dello Spazio economico europeo hanno manifestato interesse per l'iniziativa;
considerando che le PMI non si sono sufficientemente avvalse delle opportunità offerte dal mercato interno e che, di fronte alla globalizzazione degli scambi, le PMI vedono ridursi i propri mercati tradizionali;
considerando che lo sviluppo delle imprese comuni tra PMI comunitarie consente di meglio sfruttare le possibilità del mercato interno, di aumentare gli investimenti e gli scambi commerciali e di esercitare un'influenza positiva sull'occupazione e la crescita economica;
considerando che le PMI incontrano spesso difficoltà per ottenere finanziamenti bancari ai fini dello sviluppo delle imprese comuni transnazionali a motivo del rischio maggiormente elevato per le istituzioni finanziarie;
considerando che le imprese comuni transnazionali facilitano il trasferimento di tecnologie e migliorano la competitività dei partecipanti;
considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della decisione 97/15/CE,
DECIDE:
Art. 1
Descrizione dell'iniziativa
L'iniziativa oggetto della presente decisione, che riguarda la «Joint European Venture» (JEV), consiste in un sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali all'interno della Comunità.
Art. 2
Massimale per progetto e spese ammissibili
Il contributo comunitario è destinato a coprire una parte delle spese sostenute nell'ambito della costituzione di un'impresa comune. Il massimale del contributo per progetto è di 100 000 ECU che coprono:
a) da una parte, fino al 50 % delle spese ammissibili, con un massimale di 50 000 ECU;
b) d'altra parte, fino al 10 % dell'ammontare totale dell'investimento realizzato.
Sono ammissibili, ai fini della lettera a), le spese inerenti alla concezione ed alla costituzione di un'impresa comune transnazionale creata da PMI europee, come definite negli allegati II e I rispettivamente. Ciò comprende in particolare le spese, precisate nell'allegato III, nonché tutte le altre spese indispensabili alla costituzione dell'impresa comune.
Art. 3
Modalità
1. La PMI che intende presentare un fascicolo in forza della presente iniziativa, lo sottopone ad uno degli intermediari finanziari della rete JEV, di cui all'articolo 4. Detto intermediario sarà preposto alla valutazione del fascicolo e, in caso di parere positivo, della sua introduzione presso la Commissione.
2. Il contributo comunitario viene versato, tramite l'intermediario finanziario, alla PMI alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
3.
Per quanto riguarda il 50 % delle spese ammissibili (con un massimo di 50 000 ECU), un anticipo rimborsabile pari al 50 % (massimale: 25 000 ECU) viene versato all'atto dell'accettazione del fascicolo da parte della Commissione.
Un secondo pagamento pari al 50 % (massimale: 25 000 ECU) viene eseguito su presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute e sulla base di una relazione finale circostanziata che consenta di pronunciarsi sulla fattibilità dell'impresa comune nonché sugli investimenti previsti. Dopo l'accettazione dei documenti suddetti da parte della Commissione, l'anticipo rimborsabile viene convertito in sovvenzione.
4. Per quanto riguarda l'investimento realizzato, un versamento limitato al 10 % dell'investimento viene eseguito successivamente alla realizzazione di quest'ultimo e previo avvio comprovato della nuova attività.
5.
La PMI beneficiaria del terzo versamento (10 % dell'investimento) si obbliga a far pervenire alla Commissione informazioni inerenti alle attività dell'impresa comune costituita, e particolarmente sui posti di lavoro creati, per un quinquennio.
La Commissione predispone relazioni annuali sulla base di indagini e, se del caso, di sopralluoghi.
Art. 4
Procedura di selezione
I fascicoli sono trasmessi alla Commissione da una rete d'intermediari finanziari, comprendenti istituzioni specializzate nel finanziamento dell'investimento, che sarà costituita mediante invito alla manifestazione d'interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione verifica l'ammissibilità dei fascicoli sotto il profilo degli obiettivi dell'iniziativa, in particolare delle ripercussioni sull'occupazione.
Al fine di rendere operativa quanto prima l'iniziativa di cui all'articolo 1, si ricorre inizialmente alla rete di intermediari finanziari del programma JOP6 e al servizio esterno di assistenza JOP, specializzato nel controllo e verifica di progetti. Un massimale del 5 % del bilancio è riservato alle spese di gestione esterna dell'iniziativa.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione (2) COM (96) 329 def.