DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1997 che chiude il procedimento di riesame antidumping relativo alle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese (97/750/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare l'articolo 11, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore1 Con regolamento (CEE) n. 3091/91 del Consiglio3, è stato istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di nastri in cassette per videoregistrazioni di cui al codice NC ex 8523 13 00 originari della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «Cina»).
2. Domanda di riesame2 A seguito della pubblicazione, nell'aprile del 1996, di un avviso4 di imminente scadenza delle misure in vigore, nel luglio del 1996 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (Conseil européen de l'industrie chimique, CEFIC) per conto di due produttori comunitari che avrebbero rappresentato una proporzione maggioritaria della produzione complessiva del prodotto in esame nella Comunità. La richiesta conteneva elementi di prova del dumping del prodotto originario della Cina e del grave pregiudizio che ne sarebbe derivato in caso di scadenza delle misure in vigore.
Il 24 ottobre, ritenendo che vi fossero elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), la Commissione ha annunciato, con un avviso5 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso denominato «avviso di apertura»), l'avvio di un riesame intermedio in previsione della scadenza del regolamento (CEE) n. 3091/91.
3. Inchiesta4 La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari, gli importatori e i produttori/esportatori cinesi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della Cina, dell'apertura dell'inchiesta e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
La Commissione ha avviato il riesame, inviando tra l'altro a tutte le parti in causa questionari in cui si chiedevano le informazioni necessarie per la valutazione del dumping, del pregiudizio e del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Non sono state ricevute risposte al questionario da nessun produttore ed esportatore cinese del prodotto simile.
B. RITIRO DELLA DOMANDA (7) Inizialmente, nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza, la CEFIC aveva indicato due produttori comunitari:
- BASF Magnetics GmbH (Germania);
- TDK Recording Media Europe SA (Lussemburgo).
La TDK Recording Media Europe SA ha informato la Commissione che non avrebbe attivamente sostenuto la domanda di riesame e non ha quindi risposto al questionario della Commissione. Vista l'omessa collaborazione, questa impresa è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio o del rischio di reiterazione del pregiudizio.
Per la fase successiva del procedimento, la BASF Magnetics GmbH, l'unico produttore comunitario che ha collaborato e che ha sostenuto la richiesta, è stato considerato «industria comunitaria».
All'inizio del 1997 la BASF Magnetics GmbH è stata rilevata da un'impresa coreana e ha cambiato denominazione in EMTEC GmbH. Dato che l'EMTEC GmbH non è membro della CEFIC, la denunciante CEFIC ha informato la Commissione che non poteva più fungere da rappresentante legale dell'industria comunitaria, dichiarando inoltre che ritirava la domanda di riesame in previsione della scadenza. La EMTEC GmbH, tuttavia, ha scritto alla Commissione informandola che intendeva rimanere un denunziante attivo e che sosteneva il procedimento di riesame.
La risposta al questionario ricevuta dall'EMTEC GmbH e le informazioni supplementari fornite in seguito su richiesta della Commissione erano incomplete e incoerenti. Le informazioni presentate sono state giudicate insufficienti ai fini di un'inchiesta antidumping. Benché il termine originale per rispondere al questionario fosse stato ripetutamente prorogato, la EMTEC GmbH non ha fornito le informazioni necessarie.
La EMTEC GmbH è stata informata che la sua collaborazione non era sufficiente e ha risposto che aveva fatto il possibile per presentare ulteriori dati particolareggiati come richiesto dalla Commissione entro il termine fissato. La Commissione tuttavia ha stabilito che, anche dopo vari contatti tra il produttore comunitario e la Commissione, non erano state fornite informazioni essenziali.
C. CONCLUSIONI (13) Alla luce delle circostanze di cui sopra la Commissione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, ha stabilito che l'industria comunitaria non ha fornito le informazioni ritenute necessarie per stimare il pregiudizio e per valutare se la scadenza delle misure in vigore possa portare alla reiterazione del dumping pregiudizievole, come sostenuto nella domanda.
Si ritiene pertanto che il procedimento antidumping di riesame relativo alle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Cina debba essere chiuso e che le misure antidumping in vigore possano scadere.
La Commissione ha informato le parti interessate, ivi compresa l'industria comunitaria, delle proprie conclusioni. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato ulteriori osservazioni, per iscritto e oralmente, in merito all'incidenza delle importazioni cinesi in questione sull'industria comunitaria. Tuttavia, una volta esaminate, dette informazioni e argomentazioni non sono state giudicate tali da ribaltare le conclusioni di cui sopra.
Gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni alla chiusura del procedimento di riesame,
DECIDE:
Art. unico
Il procedimento di riesame delle misure antidumping relativo alle importazioni di nastri in cassette di videoregistrazioni di cui al codice NC ex 8523 13 00 originari della Repubblica popolare cinese è chiuso con la presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente