DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (97/825/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro del gruppo di lavoro «ad hoc», alla preparazione di una convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio;
considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994;
considerando che tale convenzione dispone l'istituzione di un quadro per la cooperazione bilaterale o multilaterale, per proteggere l'ambiente marino, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi;
considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che spetta ad essa, per queste materie, di assumere impegni sul piano internazionale;
considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale, di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente;
considerando che la politica della Comunità in materia di ambiente nel suo insieme mira a conseguire un elevato livello di salvaguardia e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;
considerando che, nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i rispettivi paesi terzi e organizzazioni internazionali;
considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuirà alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato, e che pertanto questa dovrebbe essere approvata,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio è approvata a nome della Comunità.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Romania, a norma dell'articolo 26 della convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente E. HENNICOT-SCHOEPGES (2) Parere reso il 25 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996).