DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1997 concernente l'attuazione dell'azione comune 96/588/PESC relativa alle mine terrestri antiuomo al fine di contribuire al finanziamento di alcuni programmi della SADC e del CICR (97/819/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Testo vigente
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J. 11,
vista l'azione comune 96/588/PESC1, del 1° ottobre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antiuomo,
considerando che, per le azioni specifiche previste dall'articolo 8 di detta azione comune al fine di sostenere lo sforzo prioritario dell'Unione a favore delle vittime delle mine terrestri antiuomo, occorre contribuire al finanziamento del programma regionale della «Southern Africa Development Conference» (SADC) nonché ai programmi del Comitato internazionale della Croce Rossa (ClCR) nell'ex Iugoslavia e in Iraq,
DECIDE:
Art. 1
1.
Le seguenti iniziative sono ammissibili al finanziamento previsto dall'azione comune 96/588/PESC:
— il programma regionale di sminamento della SADC per un importo di 2,07 milioni di ECU, e
— il «Mines Awareness Programme» nell'ex Iugoslavia, nonché il programma di riabilitazione per le vittime menomate dalle mine in Iraq del CICR, per un importo di 1,43 milioni di ECU.
Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1° luglio 1997.
2. La gestione delle spese finanziate dagli importi di cui al paragrafo 1 è effettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. WOHLFART