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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1997 concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC relativa alla Nigeria (97/820/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 4 dicembre 1995 il Consiglio ha definito, in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, la posizione comune 95/544/PESC relativa alla Nigeria1;

considerando che con la decisione 97/821/PESC (2) la posizione comune 95/544/PESC è stata prorogata sino al 1° novembre 1998;

considerando che occorre stabilire orientamenti per l'attuazione di tale posizione comune,

DECIDE:

Art. 1

1. Gli Stati membri dell'Unione europea potranno rilasciare visti a ogni cittadino della Nigeria che partecipi a una conferenza internazionale nel loro territorio, in particolare a riunioni rientranti nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

2.

Al fine di rispettare i loro impegni internazionali, gli Stati membri potranno concedere eccezioni al punto 1 della posizione comune 95/544/PESC:

— in esecuzione delle disposizioni d'un accordo concernente la sede;

— per dar seguito a impegni assunti prima dell'adozione della posizione comune nel 1995, in particolare per le manifestazioni sportive organizzate sotto la responsabilità di federazioni sportive internazionali, cioè la Coppa del mondo di calcio del 1998 e le relative partite preparatorie già organizzate, nonché il Campionato mondiale di pallacanestro del 1998.

Gli Stati membri informeranno le federazioni sportive delle disposizioni della presente decisione.

3. Eccezioni al punto 1 della posizione comune 95/544/PESC potranno essere concesse anche per i casi umanitari urgenti.

Art. 2

Ciascun visto sarà rilasciato solo caso per caso e previa notifica a tutti gli Stati membri.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. WOHLFART (2) Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.