diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 recante modificazione della decisione 83/247/CEE che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno (97/837/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, alla luce dell'evoluzione economica delle attività baste sulla produzione e sulla trasformazione industriale del legno all'interno della Comunità e della necessità di rappresentare i vari settori in seno al comitato, è opportuno modificare la decisione 83/247/CEE della Commissione1,

DECIDE:

Art. unico

La decisione 83/247/CEE è così modificata:

1.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

È istituito, presso la Commissione, un comitato consultivo per la politica comunitaria nel sistema legno, in prosieguo denominato "comitato". Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee del sistema legno.

Articolo 2

Il comitato ha il compito di fornire consulenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima oppure di propria iniziativa, sugli aspetti industriali della politica comunitaria nel sistema legno o sugli aspetti riguardanti il mercato ed altri aspetti economici relativi ai prodotti del legno nella Comunità, o alla domanda di detti prodotti.

Articolo 3

Il comitato è composto di 23 membri;

— 5 rappresentanti del settore forestale;

— 6 rappresentanti dell'industria della lavorazione meccanica del legno;

— 6 rappresentanti delle industrie della fabbricazione e trasformazione della pasta di legno, della carta e del cartone;

— 6 rappresentanti dell'industria della stampa e dell'editoria.»

2.

Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Il mandato dei membri del comitato è di due anni ed è rinnovabile previa approvazione della Commissione. Alla scadenza dei due anni, i componenti del comitato restano in carica fino a che non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

Il mandato dei membri del comitato scade prima della fine del biennio in caso di dimissioni o di decesso.

Per il restante periodo, i membri del comitato sono sostituiti secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione.»

3.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione del presidente del comitato. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.»

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione