DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 recante modificazione della decisione 83/247/CEE che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno (97/837/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
considerando che, alla luce dell'evoluzione economica delle attività baste sulla produzione e sulla trasformazione industriale del legno all'interno della Comunità e della necessità di rappresentare i vari settori in seno al comitato, è opportuno modificare la decisione 83/247/CEE della Commissione1,
DECIDE:
Art. unico
La decisione 83/247/CEE è così modificata:
1.
Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
È istituito, presso la Commissione, un comitato consultivo per la politica comunitaria nel sistema legno, in prosieguo denominato "comitato". Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee del sistema legno.
Articolo 2
Il comitato ha il compito di fornire consulenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima oppure di propria iniziativa, sugli aspetti industriali della politica comunitaria nel sistema legno o sugli aspetti riguardanti il mercato ed altri aspetti economici relativi ai prodotti del legno nella Comunità, o alla domanda di detti prodotti.
Articolo 3
Il comitato è composto di 23 membri;
— 5 rappresentanti del settore forestale;
— 6 rappresentanti dell'industria della lavorazione meccanica del legno;
— 6 rappresentanti delle industrie della fabbricazione e trasformazione della pasta di legno, della carta e del cartone;
— 6 rappresentanti dell'industria della stampa e dell'editoria.»
2.
Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 5
Il mandato dei membri del comitato è di due anni ed è rinnovabile previa approvazione della Commissione. Alla scadenza dei due anni, i componenti del comitato restano in carica fino a che non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.
Il mandato dei membri del comitato scade prima della fine del biennio in caso di dimissioni o di decesso.
Per il restante periodo, i membri del comitato sono sostituiti secondo le disposizioni dell'articolo 4.
Le funzioni esercitate non sono retribuite.
Articolo 6
L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione.»
3.
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione del presidente del comitato. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione.
2. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.»
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione