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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1997 che stabilisce la procedura d'adozione della posizione comunitaria in sede di comitato misto per l'Unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del consiglio d'associazione CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'Unione doganale (97/833/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che con decisione 1/953 il consiglio d'associazione CE-Turchia ha istituito il comitato misto per l'Unione doganale; che quest'ultimo può formulare raccomandazioni destinate al consiglio d'associazione e dispone, nei casi previsti dalla decisione 1/95, di poteri decisionali;

considerando che, in vista delle misure che il comitato misto è chiamato ad adottare, risulta necessario definire le modalità d'adozione delle posizioni comuni sulla base delle quali la Comunità, rappresentata in sede di comitato dalla Commissione, si impegnerà nei confronti della Turchia;

considerando che il comitato misto è chiamato a intervenire per garantire il corretto funzionamento dell'Unione doganale ed assicurare la libertà degli scambi commerciali tra le parti; che ne consegue che le posizioni comuni che la Comunità deve adottare rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 113 del trattato e che è applicabile in linea di massima la procedura prevista da tale articolo;

considerando tuttavia che occorre prevedere che qualora la posizione comune riguardi l'applicazione di una normativa comunitaria mediante eventuali adeguamenti tecnici, oppure la valutazione di un comportamento anticoncorrenziale, essa è adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per l'Unione doganale è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 2.

Art. 2

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per l'Unione doganale è adottata dalla Commissione qualora essa riguardi l'adozione da parte della Turchia di normative volte al recepimento di atti comunitari mediante eventuali adeguamenti tecnici, oppure la valutazione di un comportamento anticoncorrenziale. La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'Unione doganale informerà anche il Parlamento europeo delle decisioni adottate dal comitato misto.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente M. DELVAUX-STEHRES (2) Parere reso il 18 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).