DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1997 concernente la conclusione del protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi (98/118/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che la Comunità europea è parte della convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi)3;
considerando che la protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri dato il carattere transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ambientali dell'arco alpino;
considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati del protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione sulla protezione delle Alpi e che lo ha firmato il 20 dicembre 1994;
considerando che il consenso ad essere vincolati dalla convenzione delle Alpi presuppone inoltre il consenso ad essere vincolati dal protocollo che amplia il campo geografico d'applicazione della convenzione;
considerando che l'estensione della convenzione delle Alpi al Principato di Monaco consente di assicurare una migliore protezione delle Alpi sulla totalità dell'arco alpino;
considerando che occorre pertanto che la Comunità approvi il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato in nome della Comunità il protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare in nome della Comunità lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente J. LAHURE