DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 su un programma TACIS di sviluppo della società civile per la Bielorussia per il 1997 (98/1/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la situazione interna in Bielorussia ha subito un deterioramento, in particolare a decorrere dal novembre 1996, e che questo deterioramento ha portato ad un regresso del processo di democratizzazione, alla limitazione delle libertà fondamentali e a violazioni dei diritti dell'uomo;
considerando che, per questo motivo, non sarebbe stato possibile negoziare con le autorità bielorusse né un programma indicativo TACIS per il 1996/1999 né, di conseguenza, un programma d'azione, allorché questi programmi costituiscono la base della cooperazione bilaterale TACIS con uno Stato partner, secondo l'articolo 5 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96;
considerando che il Consiglio ha adottato nei confronti della Bielorussia una posizione, esposta nelle conclusioni del 24 febbraio 1997, nella dichiarazione del 29 aprile 1997 e nelle conclusioni del 15 settembre 1997, che sospende la cooperazione con le autorità bielorusse in assenza di un impegno tangibile a proseguire verso le necessarie riforme democratiche, ma che offre alla Bielorussia assistenza nel processo di democratizzazione, in particolare in due aree specifiche: difesa dei diritti umani e libertà degli organi di informazione;
considerando che la Comunità ha fornito un aiuto al processo di democratizzazione, sulla linea di bilancio B7-7010, ma che questo impegno dovrebbe essere intensificato e completato con altre misure;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 11 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 consente al Consiglio di adottare opportune misure relative all'assistenza ad uno Stato partner se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, un particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti dell'uomo;
considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio di definire un programma di sviluppo della società civile in Bielorussia nel quadro del programma TACIS 1997 come opportuna misura nei confronti della Bielorussia;
considerando che, anche in assenza di un programma indicativo TACIS per il 1996/1999 e, di conseguenza, un programma d'azione per la Bielorussia, il programma proposto dalla Commissione sarà realizzato secondo le opportune procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 8,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il programma TACIS di sviluppo della società civile per la Bielorussia per il 1997 è approvato per un importo massimo di 5 milioni di ecu.
Art. 2
Il programma è attuato dalla Commissione secondo le opportune procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 8.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN