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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (98/98/CE, CECA, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e con il paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101, sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1,

vista l'approvazione del Consiglio, a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 12 giugno 1995,

DECIDONO:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione e di comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione, oppure, se del caso, dalla Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione secondo il suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 131 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN Per la Commissione Il Presidente J. SANTER