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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese (98/90/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio2, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, previa consultazione del comitato consultivo,

A. PROCEDURA PRECEDENTE1 In seguito ad una denuncia presentata dal «Conseil européen des Fédérations de l'industrie chimique» (CEFIC) per conto dell'unico produttore noto di diidrostreptomicina nella Comunità europea, con regolamento (CEE) n. 3836/913, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina (in appresso denominata «DHS»), classificata al codice NC 2941 20 10, originaria della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio ammontava a 20,16 ECU per chilogrammo di DHS di base oppure alla differenza tra il prezzo CIF e 58,4 ECU per chilogrammo di DHS di base, qualora quest'ultimo importo fosse superiore.

Per due società cinesi, specificamente menzionate nel dispositivo del regolamento, il dazio ammontava a 14,9 ECU per chilogrammo di DHS di base oppure, qualora quest'ultimo importo fosse superiore, alla differenza tra il prezzo CIF e 53,16 ECU per chilogrammo di DHS di base.

B. INCHIESTA AI FINI DEL RIESAME2 La Commissione ha successivamente ricevuto da un importatore della Comunità, che agiva per conto di un esportatore cinese, la richiesta di abrogare le misure in vigore. Il richiedente sosteneva che non vi fosse più un'industria comunitaria di DHS danneggiata dalle importazioni in questione. Le prove di un cambiamento della situazione contenute nella domanda sono state considerate sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato il riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, del regolamento (CEE) n. 3836/91. Dato che nella richiesta non si faceva riferimento a un cambiamento della situazione relativa al dumping, il riesame, avviato il 4 gennaio 19964, è stato limitato inizialmente agli aspetti relativi al pregiudizio.

Da un esame preliminare della situazione è emerso che nella Comunità rimaneva un unico produttore di DHS. Si è riscontrato tuttavia che la situazione era cambiata a tal punto da giustificare un riesame completo di dumping e pregiudizio. Tra i nuovi elementi figuravano la mutata composizione dell'industria interna (l'unico produttore a presentare inizialmente denuncia, Rhône-Poulenc, aveva cessato la produzione, ma esisteva un altro produttore nella Comunità) e informazioni secondo cui il Giappone, il paese analogo utilizzato per l'inchiesta iniziale, non fabbricava più il prodotto in questione. Inoltre, risultava che i prezzi all'esportazione cinesi fossero notevolmente aumentati. Le implicazioni di tale evoluzione sono state considerate tali da giustificare un riesame completo di dumping e pregiudizio.

Dopo aver consultato il comitato consultivo al riguardo, la Commissione, di propria iniziativa, ha deciso di estendere la portata del riesame a dumping e pregiudizio. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, è stato avviato un riesame. La Commissione ha ufficialmente informato il produttore, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché gli utilizzatori del prodotto.

L'inchiesta riguardava inizialmente il 1995 e, in seguito all'estensione della portata del riesame, l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 novembre 1996.

Essendo in corso alla scadenza delle misure, il riesame verteva anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 7, del regolamento di base.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione. Essa ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto una risposta dalle società sotto elencate. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del produttore comunitario, degli importatori non collegati che hanno collaborato e di due società di utilizzatori, compresa una collegata al produttore comunitario.

Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto un'audizione. a) Produttore comunitario Norbrook Manufacturing Ltd (NML, Irlanda) b) Produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese - Long March Pharmaceutical Plant - Shangai Fourth Pharmaceutical Plant c) Importatori nella Comunità - Helm AG (Germania) - Tocelo Chemicals BV (Paesi Bassi) d) Utilizzatori comunitari - Intervet International (Akzo-Nobel group, Paesi Bassi) - Sanofi-SNA (Francia) - Laboratoires Virbac (Francia) - Laboratorios Syva (Spagna) - Norbrook Laboratories Ltd (Irlanda del Nord, collegata a NML) C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (9) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia la DHS, un agente antinfettivo ottenuto mediante idrogenazione della streptomicina, generalmente combinata con altri antibiotici quali la procaina penicillina per la produzione di medicinali di base usati in campo veterinario (dosi iniettabili «pen-strep»). Tali prodotti finali sono diventati prodotti di base e vengono ampiamente utilizzati nel settore della medicina preventiva nell'allevamento di bovini, suini e ovini. Tra le applicazioni meno diffuse figura una serie di altri prodotti veterinari quali gli unguenti e le sospensioni oleose.

2. Prodotto simile (10) La DHS viene essenzialmente esportata da esportatori/produttori cinesi sotto forma di solfato in polvere, ma viene altresì prodotta allo stato liquido nella Comunità. Entrambe le forme derivano da un'unica materia prima, la streptomicina, ottenuta attraverso un processo di fermentazione e prodotta essenzialmente nella Repubblica popolare cinese. Entrambe sono destinate alle medesime applicazioni, soprattutto formulati «pen-strep» impiegati in campo veterinario.

Alcuni utilizzatori affermavano che il formulato liquido prodotto e venduto dall'industria comunitaria non potesse essere confrontato con la DHS in polvere prodotta ed esportata dalla Repubblica popolare cinese poiché il procedimento impiegato per i due prodotti non può essere il medesimo. La Commissione ha riscontrato tuttavia che, benché commercializzata in forma liquida, la DHS prodotta e venduta dall'industria Comunitaria e quella importata in forma secca dalla Repubblica popolare cinese hanno la medesima formula chimica e le medesime proprietà ed esattamente lo stesso impiego (essenzialmente la produzione di medicinali «pen-strep») e sono, nel complesso, intercambiabili.

Ai fini della presente inchiesta, tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. SVILUPPI SUL MERCATO COMUNITARIO 1. Industria comunitaria (11) Dall'inchiesta è emerso che Rhône-Poulenc, l'unico produttore comunitario a presentare denuncia nell'inchiesta iniziale del 1990, ha cessato la produzione di DHS nel maggio 1994. Attualmente, la Norbrook Manufacturing Ltd (Irlanda) è l'unico produttore comunitario di DHS. Quasi tutta la produzione della Norbrook Manufacturing Ltd è trasferita internamente alla sua società collegata, Norbrook Laboratories Ltd (NLL) per la fabbricazione di medicinali «pen-strep». La quota di mercato comunitaria della Norbrook Manufacturing Ltd (che comprende sia le vendite sul mercato aperto, sia i trasferimenti di prodotti utilizzati soltanto all'interno del gruppo Norbrook) era pari complessivamente a 24 % nel 1995 e durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda la quota di mercato aperto della Norbrook, dato che meno dell'1 % delle sue vendite è stato destinato a clienti indipendenti, essenzialmente in Spagna, la quota del mercato aperto comunitario è trascurabile.

2. Consumo (12) Durante il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario apparente globale di DHS è stato valutato a 234 tonnellate. Su base indicizzata, il consumo è sceso da 100 nel 1993 a 87 durante il periodo dell'inchiesta.

3. Importazioni (13) Va sottolineato che, oltre alla Rhône-Poulenc nella Comunità, nel 1993, in Giappone, la Meiji ha cessato la produzione di DHS. I produttori cinesi sembrano ormai dominare il mercato mondiale della DHS visto che i principali gruppi chimici hanno cessato la produzione di DHS solfato. La Cina è il principale fornitore del mercato comunitario (98 % delle importazioni dirette nella Comunità e 75 % del consumo comunitario complessivo nel periodo dell'inchiesta) e in pratica l'unico fornitore sul mercato aperto comunitario. Va inoltre sottolineato che, in seguito all'istituzione del dazio antidumping per il codice NC 2941 20 10 nel 1991, le importazioni cinesi di DHS sono state effettuate in larga misura sotto altri codici non soggetti al dazio, evadendo così le misure antidumping.

Nel periodo dell'inchiesta, le esportazioni cinesi nella Comunità ammontavano a 176 tonnellate, per un valore di 7,9 milioni di ECU (6). I prezzi medi cinesi hanno registrato una crescita del 25 % nel 1994 e del 5 % nel 1995. Essi sono aumentati di un ulteriore 7 % nel periodo dell'inchiesta. Altre importazioni (Romania, Svizzera) sono attualmente trascurabili.

E. DUMPING 1. Paese analogo (14) Poiché la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, per stabilire un valore normale per le esportazioni cinesi la Commissione ha cercato un paese terzo ad economia di mercato che avesse prodotto quantità sufficienti di DHS durante il periodo dell'inchiesta. Sono stati presi in considerazione i fabbricanti del prodotto in questione in Brasile, India, Romania e Stati Uniti, ma nessuno di questi ha voluto o potuto collaborare all'inchiesta della Commissione. In mancanza di un paese terzo disponibile, l'unica alternativa consisteva nell'utilizzare quale mercato analogo per la determinazione del valore normale il mercato comunitario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2. Valore normale (15) Dato che l'unico produttore comunitario non ha venduto il prodotto in questione in quantità sufficienti a clienti indipendenti sul mercato comunitario, il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione, maggiorato di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

Poiché, tuttavia, le sue vendite del prodotto analogo o della stessa categoria generale di prodotti sono state insufficienti, in mancanza di altre fonti d'informazione attendibili i servizi della Commissione hanno esaminato se gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti potessero essere determinati sulla stessa base utilizzata nell'inchiesta iniziale.

Nell'inchiesta iniziale, il Giappone è stato utilizzato come paese analogo, e le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate sulla base di quelle sostenute dall'unico produttore giapponese che ha collaborato. Per quanto riguarda il margine di profitto, nell'inchiesta iniziale è stata applicata un'aliquota del 5 %, tenuto conto del fatto che il prodotto in questione è una materia prima utilizzata nel settore agricolo per un prodotto farmaceutico di base maturo. Dato che l'adeguatezza di tale metodo non è stata contestata, si è deciso di utilizzarlo come base per determinare le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto.

3. Prezzo all'esportazione (16) I due produttori/esportatori cinesi che hanno risposto al questionario rappresentavano quasi la totalità delle esportazioni cinesi del prodotto in questione nella Comunità. Dato che le vendite per esportazione nella Comunità degli esportatori cinesi che hanno collaborato sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati determinati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da importatori indipendenti forniti dagli esportatori che hanno collaborato.

4. Confronto (17) Ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione è stato adeguato al livello FOB al porto cinese e il valore normale è stato analogamente adeguato il livello FOB al confine nazionale.

Dal confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale sulla base della media ponderata è emerso un margine di dumping dell'1,5 %, ossia trascurabile.

F. REITERAZIONE DEL DUMPING (18) Per esaminare l'eventuale reiterazione del dumping, va sottolineato che i prezzi unitari cinesi di DHS hanno continuato ad aumentare dal 1993, con una crescita totale del 40 % fino al periodo dell'inchiesta e durante il medesimo. Nel corso di tale periodo, anche il volume delle importazioni è aumentato in maniera tale da rappresentare attualmente il 98 % delle importazioni dirette nella Comunità.

Tale evoluzione è dovuta essenzialmente al fatto che ormai la Cina è l'unico fornitore sul mercato aperto comunitario. Tale situazione rispecchia il fatto che ormai la concorrenza sul mercato per la DHS è limitata. Dato che nessun elemento fa prevedere un cambiamento della situazione, la Commissione ritiene improbabile una reiterazione del dumping delle importazioni cinesi. Non sono state presentate argomentazioni contrarie.

G. PREGIUDIZIO E INTERESSE COMUNITARIO (19) Alla luce delle conclusioni in materia di dumping, non si è ritenuto necessario sviluppare gli aspetti relativi al pregiudizio e all'interesse comunitario riscontrati durante l'inchiesta, dato che ciò non avrebbe modificato le conclusioni raggiunte. Il produttore comunitario è stato informato delle risultanze della Commissione e ha contestato le cifre utilizzate per l'evoluzione dei prezzi cinesi, determinate dalla Commissione sulla base dei dati di Eurostat. Non sono state fornite tuttavia altre informazioni fondate in grado di alterare le conclusioni della Commissione al riguardo.

H. CONCLUSIONI (20) Alla luce delle risultanze sopraindicate, si è concluso che il procedimento riguardante le importazioni di DHS originaria della Repubblica popolare cinese deve essere chiuso e che il dazio antidumping in vigore dovrebbe scadere,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni di diidrostreptomicina classificata ai codici NC 2941 20 10 e 2941 20 20, originaria della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (6) Stime provenienti da dati Eurostat, codici NC 2941 20 10 e 2941 20 20.